Premessa
Il d.lgs n. 460/1997 disciplina l’attività di revisione legale negli enti non profit, sancendo le condizioni che rendono obbligatoria l’attività di controllo legale dei conti in tali enti, nonché le procedure di verifica che si rendono conseguentemente necessarie.
E’ importante puntualizzare che l’oggetto e le modalità della revisione legale imposte dalla legge agli enti non profit presentano talune particolarità, rispetto a quelle riscontrabili in capo agli enti for profit, in ragione dello scopo sociale non lucrativo che caratterizza i primi rispetto ai secondi.
Nell’articolo, dopo aver brevemente analizzato l’oggetto della procedura di revisione negli enti non profit, si presentano tre formule commentate con riferimento alla relazione del revisore con giudizio positivo, a quella con giudizio negativo e a quella con impossibilità di esprimere un giudizio.
1. La revisione legale negli enti non profit
L’organo di revisione di un ente non profit è incaricato di accertare:
· la regolare ed effettiva tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali ovvero in funzione della organizzazione dell’ente;
· la regolare tenuta e archiviazione delle scritture contabili in base a quanto previsto dalla legge;
· la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate e alla natura dell’ente;
· la regolarità della forma e degli schemi di bilancio ovvero di rendiconto sulla base di quanto previsto dalla legge, ovvero dall’atto costitutivo e la conformità degli stessi anche alle disposizioni generalmente accettate dalla prassi professionale (principi contabili per le aziende non predisposte dal Tavolo tecnico di Agenzia per le Onlus, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le raccomandazioni emanate dalla Commissione “aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC), le linee guida per il terzo settore dell’Agenzia per le Onlus);
· la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio ovvero dal rendiconto;
· la verifica che il patrimonio dell’Enp sia esistente ed adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività;
· l’esistenza di vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio dell’Enp e, in tal caso, la presenza di un’indicazione degli stessi nel prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto;
· la corretta inventariazione dei beni materiali ed immateriali di proprietà dell’Enp siano e l’adozione di misure atte a garantirne un’adeguata conservazione;
· la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati;
Infine il revisore deve redigere la propria relazione al fine di esprimere un parere, sull’esito delle procedure di verifica della veridicità del bilancio ovvero del rendiconto, e dei documenti ad esso allegati.
TRATTO DA: “ Fac-simili di relazione del revisore sul bilancio di un ente non profit ” in La Circolare del Revisore Legale n. 11 – Novembre 2014