In base alle norme di comportamento del collegio sindacale, la retribuzione dei sindaci viene determinata in base principalmente all’entità e complessità dei compiti da svolgere. In particolare è stabilito che, con riferimento ai controlli sull’amministrazione, deve farsi riferimento agli onorari di cui all’art. 37 T.P, mentre per la revisione legale (se svolta dall’organo di controllo), si applicano gli onorari a tempo determinato applicando le disposizioni dell’art. 32 T.P.
Poiché, in ogni caso, il compenso è molto influenzato dalla complessità delle attività e dal tempo richiesto dalle stesse, il collegio sindacale è chiamato a redigere un verbale finale complessivo che raccoglie l’indicazione del tipo di attività svolte, delle risorse impiegate, nonché la descrizione dell’attività svolta. Ciò allo scopo di permette alla società di valutare la congruità del compenso medesimo.
1. Le norme di comportamento del collegio sindacale
Per ovviare alla carenza strutturale dell’impianto giuridico nazionale e all’assenza di specifici principi di riferimento internazionali in materia, il CNDCEC, in collaborazione con la Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società, nel dicembre 2011, ha statuito le norme di comportamento del collegio sindacale, vale a dire norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che si apprestano a svolgere attività di controllo e ad assolvere alla funzione di sindaci. Esse sono entrate in vigore il 1 gennaio 2012, nei confronti di tutti i sindaci delle società di diritto comune, ad eccezione di quelle a cui siano applicabili norme o regolamenti che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.
(…)
2. Retribuzione: la norma 1.5. di comportamento del collegio
Il principio della norma afferma che il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico facendo riferimento, in considerazione del rilievo pubblico della sua funzione, all’applicazione della vigente tariffa professionale.
(…)
La retribuzione annuale dei sindaci deve essere stabilita dall’assemblea dei soci all’atto della nomina, se non è determinata dallo statuto. L’idoneità di tale compenso va valutata con riferimento alle vigenti tariffe dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
TRATTO DA: “Il compenso e il verbale riassuntivo delle attività del collegio sindacale” di Giorgio Gentili e Virginia Tosi pubblicato nella CIRCOLARE DEL REVISORE N. 10 -Ottobre 2014
Sommario:
Premessa
1. Le norme di comportamento del collegio sindacale
2. Retribuzione: la norma 1.5. di comportamento del collegio sindacale
3. Il verbale riassuntivo dell’attività del collegio sindacale