I revisori e, ancor di più, i membri del collegio sindacale, i quali possono essere chiamati a ricoprire anche la funzione di membri dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, hanno interesse a conoscere l’evoluzione della giurisprudenza riguardante il citato decreto. Sotto questo profilo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione “ThyssenKrupp” fornisce degli importanti chiarimenti in merito alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01. La sentenza riguarda un infortunio sul lavoro in cui erano deceduti sette dipendenti della società coinvolta.
Viene precisato il venir meno dell’efficacia esimente del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 se fra i membri dell’Organismo di vigilanza vi è il responsabile del Settore Ecologia, Ambiente e Sicurezza, . Infatti, in tale ipotesi per i giudici viene meno l’autonomia e l’indipendenza dell’OdV. Invero il soggetto che deve essere “controllore” non può essere lo stesso soggetto che deve essere “controllato”.
Inoltre, viene precisato che la responsabilità afferente il D.Lgs. n. 231/01 è peculiare (“tertium genus”) rispetto alle tradizionali responsabilità amministrativa e penale. Si tratta di un sistema che costituisce un corpus di peculiare impronta, un tertium genus; un sistema in cui sono coniugati i tratti dell’ordinamento amministrativo e penale nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficienza con quelle della massima garanzia.
Ulteriore precisazione riguarda i concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente; viene evidenziato che vanno riferiti alla condotta e non all’evento e quindi non all’esito antigiuridico. In questo contesto, il profitto nell’ambito della violazione di una disciplina prevenzionistica è inteso come il vantaggio che si ha nello svolgimento di un’azione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura del dovuto, o nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare.