La nota interpretativa Consob sul “cooling off” negli enti di interesse pubblico

di Virginia Tosi - - Commenta

La Consob, con la comunicazione n. 0023665 del 27.03.2014 ha fornito un’interpretazione dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. N. 39/2010, il quale introduce la materia della revisione legale negli enti di interesse pubblico.

Tale comma prescrive il cd. “cooling off”: “L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.”

La necessità di una nota interpretativa nasce dal fatto che l’articolo menziona un “precedente incarico” senza specificare se la norma vale anche per l’incarico di revisione che sia stato svolto a beneficio del medesimo ente, quando lo stesso non era ancora di interesse pubblico.

La Consob ha pertanto precisato che “è dunque astrattamente compatibile col dato letterale la rilevanza attribuita a qualunque incarico legale svolto in precedenza, a prescindere dallo status del soggetto revisionato nel periodo di riferimento (ente di interesse pubblico o meno)”.

Tale soluzione interpretativa proposta dalla Consob appare coerente con la ratio della norma, volta ad evitare che si creino, tra revisore e soggetto revisionato, relazioni di eccessiva “familiarità” che possano minare l’indipendenza di giudizio del primo.

Un approfondimento della comunicazione in esame è contenuto nell’ultimo numero della circolare del Revisore.

 

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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