La nuova normativa antiriciclaggio per le società di revisione: il documento Assirevi n. 181

di Virginia Tosi - - Commenta

Il Documento di ricerca n. 181, redatto nel Maggio 2014, sostituisce, a seguito di cambiamenti intervenuti nella disciplina antiriciclaggio per le società di revisione, il Documento di ricerca n. 147.
La normativa cui sono soggette le società di revisione in materia di antiriciclaggio è il D.Lgs. n. 231/2007 (provvedimento legislativo di attuazione della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 “relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”), integrato e corretto dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
L’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 contiene la cd. definizione “amministrativa” di riciclaggio e precisa che tale reato sussiste anche laddove le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. In base alla definizione fornita dal decreto sono da considerarsi azioni di riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Il documento Assirevi, dopo aver spiegato il concetto di riciclaggio e descritto le azioni in cui si sostanzia, approfondisce alcuni importanti aspetti della normativa vigente in materia con riferimento agli obblighi e alle funzioni della società di revisione, quali:
• aspetti organizzativi, procedurali e di controllo interno della società di revisione connessi alla funzione antiriciclaggio;
• obblighi di adeguata verifica della clientela;
• obbligo di astensione;
• obblighi di conservazione e registrazione;
• procedura di segnalazione delle operazioni sospette;
• comunicazioni delle infrazioni alle norme riguardanti le limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore;
• sanzioni.
Nell’ambito della propria funzione antiriciclaggio, la società di revisione deve tener conto del cd. principio del rischio espresso nell’art. 3 del D. Lsg n. 231/2007, secondo il quale le misure previste dal decreto medesimo devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione al tipo di cliente e prestazione professionale. A tale proposito, il Provvedimento Consob specifica che la società di revisione, nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve porsi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all’entità del rischio di riciclaggio riscontrabile nell’ambito della propria attività professionale. A tal scopo essa deve assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale.
Potete trovare il documento Assirevi n. 181 al seguente link
Un’analisi più dettagliata del documento sarà oggetto di trattazione nella prossima circolare del revisore.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

9 + diciassette =