La crisi d’impresa appare, nell’attuale scenario economico in cui le aziende si trovano ad operare, una tematica oggetto di particolare analisi ed approfondimento da parte di autori esperti in procedure concorsuali, di enti di ricerca ed associazioni professionali.
Non si dimentichi che il D. L. n 83/2012, convertito nella L. n.134/2012 è intervenuto sulla disciplina delle procedure concorsuali, definendo requisiti e responsabilità del soggetto chiamato a:
- attestare il piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d ;
- redigere la relazione sulla fattibilità e veridicità dei dati aziendali del piano presentato per l’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 l.f.;
- redigere la relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art 182 bis l.f.
Nel Febbraio 2013, l’Irdcec (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili), con la circolare n.30/2013, ha inteso analizzare il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi, individuando i requisiti di professionalità e indipendenza allo stesso richiesti ed il contenuto della relazione che egli deve redigere.
L’Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) ha recentemente redatto un documento di ricerca, il n. 180 del Gennaio 2014, nel quale ha analizzato non solo il ruolo del professionista attestatore, ma anche quello della società di revisione nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento. Risulta, infatti, di grande rilevanza il ruolo della società di revisione che, non di rado, è chiamata a supportare l’attestatore, fornendogli una serie di informazioni necessarie per l’emissione dell’attestazione.
La tematica in esame sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare del revisore.