E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n.304 il decreto “Milleproroghe” n.150 che dispone la possibilità di iscrizione nel registro dei revisori da parte di chi ha superato l’esame di Stato da dottore commercialista, solo però nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dal D.Lgs. n. 39/2010. Il decreto, infatti, salva solo la norma transitoria prevista dal DL n. 126/2013 ma non dispone l’accesso automatico per i dottori commercialisti al registro dei revisori legali anche dopo l’entrata in vigore del regolamento sopra citato. Pertanto, il decreto “Milleproroghe” non ripristina definitivamente l’equipollenza tra il percorso formativo per l’accesso alla professione di commercialista e quello per lo svolgimento della funzione di revisore legale.
La norma disposta dal decreto è la seguente: “Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative”.
Commenti 1
Di grande interesse. Occorrerà seguire la discussione e formazione del regolamento previsto dal D.Lgs. n. 39/2010. Sarà quella la svolta decisiva per definire le questioni sul tappeto
Ermanno Tarozzi