Il MEF ha pubblicato con la data del 07 agosto 2013 la Circolare n.34 avente come oggetto “Prima formazione del Registro dei revisori legali – Determina del Ragioniere Generale dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Nella circolare viene ribadito che i soggetti destinatari di tale adempimento sono tenuti, entro 23 settembre 2013, alle operazioni di “prima formazione” che consentiranno di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni. L’aggiornamento può avvenire solo telematicamente.
Devono essere comunicati i corretti dati anagrafici e i dati relativi agli incarichi, fra cui per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi.
La circolare precisa che al fine della corretta individuazione degli incarichi che concorrono alla qualificazione di “revisore attivo” e del relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati ritenuti strumentali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, è considerata revisione legale “la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto o, nel caso in cui sia effettuato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/Ce vigenti in tale Stato membro”; tale definizione conduce necessariamente all’espressione di un giudizio sul bilancio effettuata ai sensi dell’art. 14 del citato D.Lgs. 39/2010. Pertanto, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono pertanto da considerare assimilabili alla “revisione legale” le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice Civile.
Anche i sindaci supplenti sono obbligati ad effettuare la comunicazione mentre risultano non oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale (il cui esercizio deve essere, espressamente conferito al collegio sindacale stesso, ai sensi dell’art. 2409-bis o dell’art. 2477 del Codice Civile, dallo statuto societario).
Riguardo, i revisori “inattivi”, la circolare evidenzia che sono collocati d’ufficio in una apposita sezione (revisori inattivi) i soggetti che :
– non hanno assunto almeno un incarico di revisione legale o la collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione;
– ne facciano richiesta.
Gli aspetti trattati in questo post sono oggetto di ulteriore approfondimento nella Circolare del Revisore di questo blog.
Commenti 2
Ottima la sintesi dell’articolo. Una domanda: per ciascun incarico va comunicata, tra l’altro, “la durata e i relativi corrispettivi” .
Per durata che cosa si intende?
a) il tempo intercorrente dalla prima nomina (per esempio dal 30/04/2000) ad oggi, oppure
b) il tempo intercorrente dalla nomina o riconferma per la quale si è attualmente in carica (per esempio dal 30/04/2011) ad oggi, oppure
c) il periodo residuo da oggi alla scadenza?
Per i corrispettivi il riferimento è per il periodo annuale, come riterrei?
Dalla visura del Registro Imprese si evincono il dato b) e il dato c).
Grato per un vostro parere.
Cordiali saluti
Roberto Barbieri
Segnalo anche l’articolo su “Il sole 24 ore” del 2 Settembre 2013.Ermanno Tarozzi