L’applicazione del nuovo IFRS 13

di Roberta Ravelli - - Commenta

Nell’ambito del graduale processo di convergenza tra principi contabili internazionali e i principi contabili statunitensi, nel maggio 2011 lo IASB ha emanato l’IFRS 13  “Valutazione del fair value” che, nella sostanza e nella forma, si avvicina molto al principio americano SFAS n. 157 “Fair value measurement” emanato nel 2006 dal FASB e attualmente in fase di revisione al fine di realizzare il citato progetto di convergenza.

In conformità al Regolamento n. 1255/2012 della Commissione Europea[1], le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea sono tenute ad applicare l’IFRS 13 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio che cominci il 1° gennaio 2013 o in data successiva, qualora un altro IFRS richieda o consenta valutazioni al fair value o richieda informazioni integrative sulle valutazioni del fair value. Il revisore legale o la società di revisione delle citate società dovranno tenere conto di tali novità.

L’IFRS 13 stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del fair value e fornisce una guida completa su come valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie. Con l’introduzione dell’IFRS 13, sono, peraltro, stati effettuati alcuni cambiamenti ad altri principi contabili internazionali, in termini di linee guida per la valutazione del fair value, che non sono, ad oggi, più incluse in altri standard (in particolare le linee guida dello IAS 39/IFRS 9, IAS 16, IAS 40, IAS 41 e IAS 19 sono state eliminate e sostituite con rimandi all’IFRS 13) e in termini di definizione del fair value, che è stata adeguata a quanto stabilito dall’IFRS 13. Inoltre l’informativa relativa al c.d. gerarchia del fair value è stata trasferita dall’IFRS 7 all’IFRS 13.

L’ambito di esclusione dell’IFRS 13 è molto limitato e riguarda sostanzialmente l’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, lo IAS 17 “Leasing” e le misurazioni simili al fair value, come il valore netto di realizzo delle rimanenze (IAS 2) o il valore d’uso (IAS 36); in questi casi nella redazione del proprio bilancio le società devono valutare il fair value secondo quanto disposto da tali principi e non secondo l’IFRS 13. Esistono inoltre casi specifici in cui non si applicano le disposizioni dell’IFRS 13 che si riferiscono all’informativa aggiuntiva. Si pensi, ad esempio, all’attività dei piani previsti per benefici ai dipendenti (IAS 19), agli investimenti per piani previdenziali (IAS 26) e al fair value al netto dei costi determinato nell’impairment test (IAS 36).

Il nuovo principio definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”, mentre la precedente definizione faceva riferimento all’ “importo a cui un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta tra parti consapevoli e motivate in una normale transazione”, ma non introduce cambiamenti significativi sulle tecniche di valutazione già in uso.

Gli impatti più rilevanti dell’adozione del nuovo principio sono, infatti, legati all’introduzione dell’informativa relativa alla gerarchia del fair value per le attività non finanziarie e alla richiesta di maggior informativa in merito alle tecniche di valutazione adottate e sulla qualità dei parametri utilizzati nella determinazione del fair value.



[1] Regolamento n. 1255/2012 della Commissione Europea dell’11 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 dicembre 2012.

Autore dell'articolo

Roberta Ravelli

Revisore legale dei conti. Ha maturato un’esperienza significativa in una primaria società di revisione contabile internazionale. Relatrice in corsi di formazione e master in materia di principi contabili internazionali e di tematiche specialistiche del settore bancario e del risparmio gestito.

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