Gli strumenti finanziari sono prodotti di natura finanziaria, esso sono regolati dal T.U.F il quale ne fornisce un elenco qui di seguito esposto:
• le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
• le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
• le quote di fondi comuni di investimento;
• i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
• i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
• i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps);
• i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
• i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici;
• le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.
I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
I derivati possono essere di 3 tipi:
– futures o forward, in forza dei quali una parte si impegna a comprare o vendere una determinata attività sottostante ad un prezzo e ad una scadenza prefissati;
– option, che attribuiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere a un prezzo e a una scadenza predefiniti una determinata attività sottostante, dietro versamento di un premio;
– swap, mediante i quali le parti contraenti si scambiano periodicamente dei flussi di cassa determinati su un capitale di riferimento (il c.d. nozionale).
L’articolo 8 comma 4 g) del D.lgs. 139/2015 introduce il comma 16-bis all’articolo 16 del D.lgs. 173/1997 che stabilisce “fermo restando quanto disposto dal primo comma dell’articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private”. Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.
La classificazione prevista per l’attivo dello stato patrimoniale è la seguente:
− tra le “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;
− tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi. 27.
La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:
− nel “Patrimonio netto” nella voce A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
− tra i “Fondi per rischi e oneri” nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi.
La voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: “le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”. 30.
La voce B) 3) – “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.
Adeguamento mark to market
I prodotti finanziari in merito alla chiusura del bilancio al 31/12 devono essere adeguati al prezzo di mercato attuale anziché al loro costo di acquisto per un corretta valutazione in bilancio.
Il mark to market è un metodo di valutazione in cui il valore di uno strumento finanziario o di un contratto viene sistematicamente adeguato in base ai prezzi correnti di mercato.
In pratica, ciò significa che le attività e le passività sono valutate al loro valore corrente di mercato anziché al loro valore di acquisto o al costo storico.
Nel contesto degli Interest Rate Swap , il mark to market rappresenta il valore di mercato di un derivato in un certo momento storico.
Si tratta della somma algebrica attualizzata dei flussi di interessi che si generano alle scadenze prestabilite nel contratto IRS.
Questo metodo di valutazione consente di riflettere in modo più preciso le condizioni di mercato e di adattare i valori degli strumenti alle fluttuazioni economiche.
A livello probativo per la Revisione Legale, l’auditor deve ottenere il prospetto bancario dell’avvenuto adeguamento dall’istituto Bancario presso il quale la Società ha acquistati tali prodotti finanziari.