Società in concordato e Revisione Legale

di Dott.ssa Veronica Cagno - - Commenta

Il Concordato è una procedura fallimentare dedicata a Società in stato di crisi o insolvenza per evitare la dichiarazione di fallimento.

Qui di seguito sono esposti i presupposti che una Società deve avere per accedere al concordato:

– presupposto soggettivo

Ai sensi dell’art. 160 L.F.. l’ammissione alla procedura concordataria presuppone innanzitutto la qualità di imprenditore commerciale, collettivo o individuale, del debitore che superi i limiti dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare. Sono dunque esclusi dalla procedura di concordato preventivo come pure dal fallimento gli imprenditori che:

– hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza o dall’inizio dell’attivita’ un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila Euro;

– hanno realizzato nello stesso periodo ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro;

– hanno un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro.

Secondo il tenore letterale della norma l’imprenditore che si trova in stato di crisi o in uno stato di insolvenza puo’ proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo’ prevedere:

 la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;

 l’attribuzione delle attivita’ ad un assuntore;

 la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra le diverse classi ma senza alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Un’interessante novità riguarda la possibilità di prevedere nella domanda di concordato che i creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, non siano soddisfatti per intero a patto che il piano ne preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”.

La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall’art. 186-bis della legge fallimentare.

– Presupposto oggettivo

La presentazione della proposta concordataria presuppone che l’imprenditore si trovi in stato di crisi o in stato di insolvenza.

La formulazione attuale dell’art. 160 L.F.., non prevede più che il concordato possa essere richiesto fino a che non sia intervenuta sentenza di fallimento.

Revisione Legale e concordato preventivo

Nel caso l’incarico di Revisione Legale riguardi una Società in concordato preventivo, il Revisore oltre a svolgere le classiche procedure di revisione, deve adeguare controlli ai dati presenti in bilancio a quelli presenti nel concordato preventivo e in particolare nell’ultimo piano di riparto ed effettuare una corretta collaborazione con Liquidatore giudiziale, Collegio Sindacale e tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre deve effettuare controlli approfonditi per controllare la situazione economica e patrimoniale della Società, come per esempio controlli inerenti crediti e debiti tributari, esiti delle circolarizzazioni, situazione debitoria.

Il ruolo del revisore, in particolare consiste nel redigere un attestazione redatta da un professionista (revisore legale) necessaria per presentare il piano nell’ambito di queste procedure.

I Requisiti dell’attestatore sono i seguenti:

  • Iscritto nel registro dei revisori legali.
  • Possedere competenze richieste dall’articolo 67, comma 3, lett. d) L.F.
  • Indipendenza da rapporti personali o professionali con l’impresa o i soggetti interessati al risanamento.
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Autore dell'articolo
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Dott.ssa Veronica Cagno

Senior Auditor presso Società di Revisione. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Magistrale in Management all’Università di Economia di Genova, decide di svolgere il Praticantato professionalizzante per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale collaborando con Studi Tributari e Societari, maturando esperienza ed interesse in Contabilità ordinaria, Diritto Societario e Tributario. In seguito ha sostenuto l’esame di Stato con successo abilitandosi a Genova decidendo di non esercitare per scegliere la strada dell’Auditor presso una Società di Revisione seguendo i clienti dalla fase di Interim, Verifiche trimestrali e Final.

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