Revisione legale e crisi d’impresa

di Dott.ssa Veronica Cagno - - Commenta

Definizione di crisi d’impresa

Per stabilire quando una Società si trovi in stato di crisi, insolvenza o sovraindebitamento facciamo riferimento all’art.2 del Codice della Crisi d’impresa, il quale enuncia che:

a) «crisi» è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Ti consigliamo:
Prevenzione della crisi d’impresa – pacchetto excel
Finalyst  il Software di Analisi Finanziaria e Corporate Performance Management – RICHIEDI DEMO GRATUITA 
Kit di revisione legale PMI
La revisione Legale – Tecniche e Procedure – Libro di Carta
Bilanci 2023 Guida pratica per società revisori sindaci

Inoltre, l’art.1 della Legge Fallimentare stabilisce che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ti consigliamo:
Prevenzione della crisi d’impresa – pacchetto excel
– Finalyst  il Software di Analisi Finanziaria e Corporate Performance Management – RICHIEDI DEMO GRATUITA 
– Kit di revisione legale PMI
– La revisione Legale – Tecniche e Procedure – Libro di Carta
– Bilanci 2023 Guida pratica per società revisori sindaci

Si rivela importante enunciare i 5 indici di settore per l’individuazione dei segnali di Crisi identificati dal CNDCEC, anche se con l’adozione del Nuovo Codice della Crisi non sono più previsti ma possono comunque rappresentare un valido strumento per valutare e controllare lo stato di salute di una Società a scopo preventivo, qui di seguito rappresentati dalla tabella esposta:

 
N. Rif.  TabellaDescrizioneIndice> maggiore < minoreSoglia di allerta CNDCECSituazioneSpecifica dell’operazione
  xDeve esserey  
       
1Indice di sostenibilità degli oneri finanziari0,02%x <1,8%OKOneri finanziari / fatturato
       
2Indice adeguatezza patrimoniale120%x >5,2%OKPatrimonio netto/ Debiti
       
3Indice di ritorno liquido dell’attivo10%x >d 1,7%OKCash Flow / Totale Attivo
       
4Indice di liquidità126%x >95,4%OKAttività correnti/Passività correnti
       
5Indebitamento previdenziale e tributario13%x <11,9%AllertaDebiti previdenziali e tributari/Totale Attivo
       
Corsi Accreditati dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti
– Tutta la formazione per Revisori Legali a questo link
– Prova REVISAL il Software di Revisione Legale e Revisione Contabile – RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA

Revisione Legale e Imprese in Stato di Crisi

L’Associazione ASSIREVI nel suo Documento di Ricerca n. 246 tratta il tema del ruolo della società di revisione e il lavoro dell’attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, enunciando quanto segue:

Nel caso in cui una Società sia in una situazione di crisi economica e patrimoniale gioca un ruolo fondamentale la collaborazione tra la società di revisione e l’attività dell’Attestatore.

In particolare la società di revisione invia preliminarmente una richiesta di svolgimento di attività nell’ambito delle procedure di soluzione negoziale della crisi d’impresa.

Quindi, si può verificare che la società di revisione riceva richieste di informazioni aventi specificamente ad oggetto l’audit, svolto in esecuzione del proprio incarico, sui bilanci della società in crisi, motivate dall’esigenza di raccogliere informazioni utili per l’espletamento di attività connesse alle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, tali richieste provengono generalmente dalla società che ha nominato l’Attestatore o direttamente dallo stesso Attestatore.

Vi è la possibilità, inoltre che l’Attestatore chieda alla  società di revisione di effettuare colloqui ed incontri al fine di acquisire informazioni con riferimento all’attività svolta e nei limiti insiti nella stessa, per fare ciò la società di revisione ottiene apposita lettera di autorizzazione dalla società cliente. Nello stesso tempo, l’Attestatore deve chiarire esplicitamente l’estraneità della società di revisione a qualsiasi determinazione e conclusione e ai risultati dell’attività cui l’Attestatore stesso è pervenuto. Le informazioni date dalla società di revisione sono infatti fornite al solo scopo di agevolare l’identificazione da parte dell’Attestatore delle tematiche di suo eventuale interesse e non possono essere utilizzate per sostituire le analisi che l’Attestatore deve fare, né per altri fini né divulgate a terzi.

Si ritiene inoltre opportuno che all’incontro partecipi un rappresentante della direzione della società, in quanto il cliente potrebbe trovarsi nella migliore posizione  per rispondere a talune delle domande poste dall’Attestatore, non meno importante bisogna ricordare l’importanza del mantenimento del segreto professionale da ambedue le parti e quindi d’informazioni ravvedute in tale circostanza.

La società di revisione dovrà sempre ottenere dalla società cliente la formale accettazione di una lettera di incarico che identifichi l’oggetto e le limitazioni dell’incarico, le procedure da svolgere e le finalità della redazione dei dati contabili di riferimento. La natura degli incarichi avrà sempre carattere volontario, non ravvisandosi alcuna norma di legge o regolamentare che richiede alla società di revisione di svolgere delle attività sui documenti sopracitati, come peraltro già ribadito nel secondo paragrafo.

Premesso che la verifica della veridicità dei dati esposti in un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo è un’attività che rimane di piena competenza e responsabilità dell’Attestatore, le tipologie di intervento che possono essere effettuate da una società di revisione sui dati contabili consuntivi posti alla base di tali documenti possono, in linea teorica, essere le seguenti:

  • revisione completa (audit);
  • revisione limitata (review);
  • specifiche procedure richieste (agreed-upon procedures) su singoli dati contabili.

Nella realtà operativa, tuttavia, il tipo di incarico che normalmente una società di revisione effettua sui dati contabili utilizzati nell’ambito delle procedure di risoluzione delle crisi d’impresa è rappresentato dallo svolgimento di specifiche procedure di revisione, richieste dal committente, su singole informazioni finanziarie relative a specifici dati contabili inclusi nella situazione contabile infrannuale, bilancio intermedio o situazione patrimoniale aggiornata.”

Quindi sulla base di quanto esposto precedentemente, il tema della gestione delle crisi d’impresa e lo svolgimento dell’incarico di revisione legale è caratterizzato da una stretta collaborazione tra i soggetti coinvolti, quali commissario giudiziale, attestatore e revisore per uno scambio d’informazioni con lo scopo di agevolare la conclusione dell’incarico di Audit ma sempre tenuto conto del codice deontologico al quale i professionisti sono sottoposti e al segreto professionale.

Corsi Accreditati dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti
– Tutta la formazione per Revisori Legali a questo link
– Prova REVISAL il Software di Revisione Legale e Revisione Contabile – RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA

Autore dell'articolo
mm

Dott.ssa Veronica Cagno

Senior Auditor presso Società di Revisione. Dopo aver conseguito la Laurea in Economia Aziendale e Magistrale in Management all’Università di Economia di Genova, decide di svolgere il Praticantato professionalizzante per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale collaborando con Studi Tributari e Societari, maturando esperienza ed interesse in Contabilità ordinaria, Diritto Societario e Tributario. In seguito ha sostenuto l’esame di Stato con successo abilitandosi a Genova decidendo di non esercitare per scegliere la strada dell’Auditor presso una Società di Revisione seguendo i clienti dalla fase di Interim, Verifiche trimestrali e Final.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

diciannove + 16 =