La rilevazione delle fatture da emettere

di Giulia Casadio - - 2 Commenti

Le scritture di assestamento rappresentano un insieme di scritture necessarie per trasformare  i valori contabili rilevati secondo il principio della manifestazione finanziaria in valori di bilancio, atti a rappresentare il capitale di funzionamento e il risultato economico dell’esercizio. In questa direzione, si pongono le scritture di completamento, di integrazione, di rettificazione e di ammortamento. Ciascun gruppo di scritture esprime le integrazioni o gli storni da apportare alle scritture contabili, in ossequio al principio di competenza economica secondo il quale i costi e i ricavi devono concorrere alla formazione del reddito di periodo nell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento (art. 2425 bis del cod. civ.).

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Definizione: secondo il principio della competenza economica un ricavo si considera di competenza se:

  • il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato;
  •  lo scambio è già avvenuto, vale a dire che si è verificato il trasferimento sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà.          

Tra le scritture di integrazione si annoverano i crediti costituiti da fatture e note di credito da emettere. Si tratta di operazioni già avvenute, il cui documento contabile (la fattura differita) non è stato ancora emesso al termine dell’esercizio in chiusura. La mancanza della fattura – che legittimamente può essere emessa nei gg. successivi all’effettuazione dell’operazione se documentata da D.D.T. nel nuovo esercizio – determina l’obbligo di considerare gli effetti di un’operazione già perfezionata ma con documento di liquidazione non ancora pervenuto. Il revisore contabile deve verificare che:

  • l’operazione sia realmente avvenuta basandosi sul D.D.T. che le documenta;
  •  l’operazione risulti correttamente liquidata negli importi ivi esposti per imponibile, I.V.A. e totale documento.

Occorre ricordare, specie in presenza di ricavi per servizi da fatturare (per i quali il periodo di competenza è quello di ultimazione degli stessi) che la lettura delle condizioni contrattuali che presiedono alla fatturazione è fondamentale per stabilire l’effettività di ricavi che potrebbero essere stati semplicemente appostati per migliorare fittiziamente le risultanze del bilancio.

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Documenti necessari: registro Iva vendite, fatture emesse nel periodo successivo alla data di chiusura del bilancio.

Test di revisione: articolato in più fasi:

  • Individuare l’intervallo temporale da esaminare: è opportuno considerare un periodo di riferimento compreso tra l’inizio dell’esercizio successivo (in genere 1 gennaio) ed i primi mesi dello stesso esercizio seguente (l’intervallo può variare in relazione alle dimensioni e al settore di appartenenza dell’azienda);
  • Stabilire le soglie di importo da esaminare: di prassi si stabilisce una soglia che non superi il cosiddetto errore tollerabile (ovvero l’errore che possa essere “sopportato” dal bilancio senza alterarne la veridicità, sulla base di valutazioni preliminari effettuate dal revisore). Nelle PMI potrebbe essere auspicabile una quadratura pressoché totale delle fatture rispetto a quanto stanziato alla fine dell’esercizio precedente;
  • Esame della scheda contabile fatture da emettere e controllo documentale: partendo dall’analisi contabile dei ricavi stanziati in sede di scritture di assestamento si verifica la corrispondenza con le fatture emesse e le relativa documentazione sottostante (contratti, accordi, DDT etc.). Viceversa, è opportuno visionare il raccoglitore delle copie cartacee delle fatture da emettere nel periodo di imposta selezionato e sulla base delle soglie di rilevanza stabilite e verificare la corretta imputazione e competenza;
  • Analisi registro vendite IVA: sulla base delle verifiche di cui sopra annotare la corretta imputazione nel registro vendite.
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Fatturazione elettronica: l’avvento della fatturazione elettronica può essere un utile strumento per agevolare il controllo di revisione. Essa costituisce, infatti, un elemento che rafforza il sistema di controllo interno aziendale, determinando pertanto una riduzione del rischio di controllo. Il processo amministrativo è tracciabile e il Sistema di Interscambio (SdI) effettua alcune verifiche non sempre previste nel processo tradizionale. In dettaglio, il SdI verifica: la presenza delle informazioni minime obbligatorie previste per legge (gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’IVA), che i valori della partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e di partita IVA o codice fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe tributaria, nonché la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA. A monte, è importante che il revisore verifichi l’affidabilità del software utilizzato dall’impresa, ad esempio verificando che il numero di fatture consegnate dal SdI a una determinata data sia coerente con quello che risulta contabilizzato dall’azienda.
Il processo di fatturazione elettronica velocizza significativamente i tempi richiesti per l’individuazione delle fatture da ricevere (e specularmente, da emettere) a fine esercizio, considerato che non è più possibile spedire fatture retrodatate settimane o mesi dopo la loro emissione. La rigidità e velocità del processo elettronico per il revisore rappresenta una maggiore tutela. L’individuazione delle fatture da verificare, infatti, dovrà necessariamente avvenire anche on line, considerata la non valenza fiscale della copia cartacea e l’eliminazione, peraltro, dell’obbligo di conservazione della versione cartacea.

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Autore dell'articolo
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Giulia Casadio

Laureata in Economia e Commercio nel 2002, consegue abilitazione come Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Dal 2003 ricopre ruolo di consulente fiscale presso società di consulenza e, al contempo, incarichi come membro di collegio sindacale e/o revisore legale. Dal 2018 collabora con importante studio di commercialisti di Ravenna e dal 2019 è socio fondatore della società di revisione Epta srl.

Commenti 2

  1. Il revisore incaricato dal condominio per controllare la contabilità dell’amministratore uscente, non trova fatture rilasciate dalla ditta delle pulizie ma bigliettini mensili di prestazioni non pagate.
    Dopo la consegna della revisione, la ditta delle pulizie rilascia una fattura relativa a due anni retriattivi. È valida?
    Si può fare revisione legale di “pizzini” rilasciati per evadere il fisco?

  2. Buongiorno, disturbo per questo, ho recentemente conosciuto un Commercialista che mi spiegava come la corretta scrittura contabile per le fatture da ricevere non fosse quella che ero solito fare io, cioè
    1) “Costo @ Fatture da Ricevere” e 2) “Fatture da Ricevere @ Fornitore”
    MA PER PER MOTIVI FISCALI
    1) “Costo @ Fatture da Ricevere”, 2) “Costo @ Fornitore” e 3) “Fatture da Ricevere @ Costo”.
    Non ho trovato alcun riferimento a norme fiscali o principi contabili a supporto della tesi del Commercialista. Mi sono perso qualcosa?
    Grazie, cordialmente
    Alessandro Musso

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