Definizione di nano impresa
Il concetto di NanoImpresa non ha una normativa specifica di riferimento che ne descriva le peculiarità, perciò per trattare l’argomento facciamo riferimento in primo luogo all’art 2435 bis cc che espone i limiti dimensionali entro i quali una Società può optare per la redazione del Bilancio Abbreviato:
“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
- voci A2 e A3
- voci B9(c), B9(d), B9(e)
- voci B10(a), B10(b), B10(c)
- voci C16(b) e C16(c)
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)(3)
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(4).
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Fermo restando le indicazioni richieste dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423 ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427 bis, numero 1)(6)(7).
Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.”
Mentre, l’ISA 200 tratta il tema delle Imprese di dimensioni minori nel paragrafo A66 e A67 del medesimo documento, enunciando che:
“Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:
a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative)
b) una o più delle seguenti caratteristiche:
i) operazioni semplici e lineari;
ii) semplicità delle registrazioni contabili;
iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività; iv) un numero limitato di controlli interni;
v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli
vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.
Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.
A67. Le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei principi di revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate. Alcune delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori.”
Legge sulla crisi d’impresa
Per trattare il tema della Revisore Legale e delle Nanoimprese, facciamo riferimento alla Normativa relativa alla Crisi di Impresa, che impone la Revisione legale anche per le imprese di ridotte dimensioni così come descritto all’art.2477 del Codice Civile:
“La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società:
- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- Totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale 4 milioni di Euro
- Ricavi delle Vendite e delle prestazioni 4 milioni di Euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”
Quindi alla luce di quanto esposto, gli organi di controllo devono controllare la continuità aziendale effettuando delle analisi sul controllo interno, valutandone la salute aziendale in primis rispetto al livello d’indebitamento e alla capacità di fare fronte agli impegni finanziari della Società, poiché nel caso non si verificassero le condizioni per assumere una continuità aziendale e solidità economica e finanziaria della Società, andrà comunicato all’Organismo di Composizione della Crisi.
Questo si traduce in un maggior controllo a partire dal Management fino all’Organo di Controllo o Revisore, i quali devono collaborare per intervenire, ove fossero presenti i segnali di crisi, tempestivamente.
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