Quando scatta l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo o Revisore Legale
Per una Società, secondo l’art.2477 del Codice Civile, scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo o del Revisore nei seguenti casi:
- è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale attivo dello Stato Patrimoniale: 4 milioni di Euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
Tale obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi la Società non supera uno dei limiti esposti.
Per la nomina, l’Atto Costitutivo può prevedere un Organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale) o un soggetto esterno (Revisore Legale), se lo Statuto non dispone in modo differentemente l’Organo di Controllo è costituito da un solo componente ovvero il Sindaco Unico.
La nomina alternativamente dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) o Revisore Legale avviene tramite Lettera di Incarico dove il mandato dura 3 anni rinnovabile per il medesimo periodo e tramite la redazione Verbale Assemblea Ordinaria.
Differenza tra Sindaco Unico e Revisore Legale
Il ruolo del Sindaco Unico è quello di svolgere la cosìdetta di attività di vigilanza consistente nel controllare che la Società rispetti la legge e lo Statuto, che vi sia una corretta amministrazione e adeguato sistema amministrativo e contabile.
Nello svolgere tali controlli il Sindaco Unico svolge una preliminare valutazione del rischio dell’incarico, attività che andrà aggiornata durante lo svolgimento dei controlli in relazione alla complessità o meno dell’oggetto sociale.
Inoltre, deve effettuare i controlli ed attività di vigilanza prima dell’approvazione del Bilancio d’esercizio ovvero i controlli periodici ma soprattutto nei casi di operazioni straordinarie deve verificare tutti i documenti amministrativi, societari e contabili relativi a tali operazioni con l’obiettivo di poter dare un veritiero giudizio tramite Verbale sottoscritto e firmato dallo stesso.
La nomina del Revisore Legale avviene invece, quando la Società decide di affidare a un soggetto esterno appunto la Revisione Legale dei conti, quest’ultimo effettua controlli per verificare che la Società sia correttamente amministrata e che la Contabilità sia tenuta regolarmente.
La differenza tra Sindaco Unico e Revisore legale risiede nel fatto che nel primo caso il primo soggetto è all’interno della Società il secondo è un soggetto esterno ma in entrambi i casi devono essere iscritti presso l’Albo dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze.
Il ruolo del Collegio Sindacale durante la Revisione Legale
Come descritto dall’art.2397 del Codice Civile, il Collegio Sindacale rappresenta un organo collegiale formato da tre o cinque membri effettivi soci o non soci e due membri supplenti.
La nomina dei primi membri avviene tramite la Costituzione della Società, i restanti durante l’Assemblea Ordinaria dei soci, anche in questo caso l’incarico dura 3 anni, tale organo controlla gli amministratori nell’ambito della gestione della Società nel rispetto della legge.
La funzione del Collegio Sindacale quando non svolge attività di Revisione Legale ovvero quando non è l’organo collegiale che svolge il controllo dei conti e quindi non è rappresentato da soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Legali, svolge attività di ispezione e controllo in particolare oltre al controllo dell’assetto amministrativo e contabile, controlla l’andamento delle Società anche di quelle controllate ove ne abbiano e collabora con il soggetto incaricato della Revisione Legale.