Revisione delle imprese minori

di Luigi Pellecchia - - 1 Commento

La revisione contabile è un ‘attività svolta, notoriamente, dalle imprese di grandi dimensioni, ma nel 2019, intervenendo sull’art. 2477 del c.c., si è avuto l’abbassamento delle soglie di esenzione delle voci in bilancio, relative a:

  • totale dell’attivo dello S.P. (prima 4,4 mln, ora 4 mln);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni (prima 8,8 mln, ora 4 mln);
  • numero di dipendenti medi (prima 50 unità, ora 20 unità);

estendendo di fatto, notevolmente, la platea di imprese interessate che prima venivano escluse.

L’estensione dell’obbligo di revisione, includendo dunque anche le imprese di  minori dimensioni, può essere visto  dal lato delle imprese come un maggior costo da sostenere, mentre dal lato del revisore come  la difficoltà di applicare correttamente le procedure previste in realtà per le imprese grandi, tenute a redigere il bilancio in forma non abbreviata.

Pur comportando un onere da un punto di vista finanziario, le attività di controllo eseguite su un’impresa, sono da considerarsi come un vantaggio, poichè elementi come trasparenza, controllo da parte di un ente terzo e verificabilità dei propri dati sono fattori che valorizzano l’impresa stessa.

L’attività di revisione nelle imprese di minori dimensioni, o ” Nano Imprese” come spesso si definiscono, è prevista dal nostro ordinamento dal D.lgs 39 del 2010.

Nel 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto con il documento “La revisione legale nelle nano imprese – Riflessioni e strumenti operativi”, nel quale si è detto favorevole alla formulazione di un set separato di principi specifici, relativi alla revisione, delle imprese di minore complessità; allo stesso tempo, vuole fornire gli strumenti per  rendere agevole la corretta applicazione dei principi Isa come base per il giudizio di revisione, dando una  ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi.  

Ciò nonostante, la conoscenza di tutti i principi Isa resta fondamentale per il revisore in quanto gli permette di adattare quanto previsto dagli stessi alla realtà aziendale oggetto di revisione.

In linea di principio, le nano imprese, possono essere inquadrate sotto due aspetti:  quantitativo e   qualitativo.

L’aspetto quantitativo è relativo ai parametri prima indicati che, se superati, assoggettano l’impresa alla revisione legale.

L’aspetto qualitativo, invece, attiene alle caratteristiche economico-aziendali dell’impresa stessa, ed è ben definito nel Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200,  al paragrafo A64 ” Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa che generalmente  possiede caratteristiche qualitative quali:

a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di  dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);

b) una o più delle seguenti caratteristiche:

i) operazioni semplici e lineari;

ii) semplicità delle registrazioni contabili;

iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;

iv) un numero limitato di controlli interni;

v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero

vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.”

Vanno segnalati anche i principi:

  • ISA (Italia) 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”, e
  • l’ISA (Italia) 330 “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”.

I citati principi evidenziano aspetti come: la struttura della governance, l’organizzazione aziendale e i sistemi di controllo interno che diventano rilevanti per l’approccio al rischio della revisione.

Infine, il principio di revisione ISA (Italia) 300 fornisce informazioni relative alla pianificazione dell’attività di revisione che può essere svolta con un team ristrettissimo formato dal revisiore e un suo collaboratore.

La pianificazione vera e propria può essere suddivisa in due distinte parti, atte a stabilire sia la strategia generale di revisione, sia la formulazione di un piano di revisione.

Con la strategia generale di revisione si provvede a:

  • identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la portata;
  • determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento all’emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste;
  • considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;
  • considerare i risultati delle attività preliminari dell’incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti per l’impresa dal responsabile dell’incarico siano pertinenti;
  • determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Il Piano di revisione, invece, deve comprendere  un’esposizione della natura della revisione e, in funzione della identificazione e della valutazione dei rischi, definire i tempi e l’eventuale ampliamento delle procedure di revisione.

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Autore dell'articolo
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Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

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