Pubblicata, venerdì 24 marzo, sul sito del CNCDEC e di ANCREL la nuova versione del format di parere al bilancio di previsione 2023/2025 che i revisori degli enti locali devono predisporre per consentire agli enti locali di approvare i relativi atti di programmazione entro la data del 30 aprile.
Rammentiamo che il termine per l’approvazione del bilancio è previsto dalla normativa ordinaria al 31 dicembre dell’anno precedente ma anche quest’anno, come di consueto, è stato prorogato.
L’aggiornamento del format si è reso necessario al fine di acquisire alcune delle novità intervenute nel panorama legislativo degli enti locali a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2023 e della conversione in legge del decreto mille proroghe.
La prima novità si riferisce all’applicazione dell’avanzo libero già in sede di bilancio di previsione ed è stato il motivo per il quale è stata disposta la proroga al 30 aprile dell’approvazione del bilancio di previsione successivamente al rendiconto 2022.
Ricordiamo che la legge di bilancio ha previsto la possibilità di poter applicare, già in fase di preventivo, una quota dell’avanzo libero che scaturisce dal rendiconto 2022. Una disposizione che deroga quanto previsto dal TUEL all’art. 187, comma 2 che consente, dopo l’approvazione del rendiconto, di applicare l’avanzo libero mediante l’approvazione di una variazione al bilancio di previsione.
Altra novità, in deroga all’articolo 222 del TUEL, è quella relativa alla possibilità di estendere l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025.
Ciò al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. Di fatto in pratica si tratta di una proroga poiché l’innalzamento del limite a cinque dodicesimi era attualmente già disposto sino al 2022.
Così come viene prorogata, fino al 2025, la possibilità di applicare alla parte corrente del bilancio le economie da rinegoziazione. Disposizione è stata prevista dal decreto-legge mille proroghe
Per finire segnaliamo, non una novità, ma una presa di posizione, in tema PIAO, dei due organismi rappresentativi dei revisori.
Nel format è stato previsto che l’organo di revisione “dovrà rilasciare, eventualmente, il parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale”. Mettendo fine, almeno così si spera, ad un’altra querelle in tema di pareri obbligatori.