Secondo il principio di revisione ISA Italia 550, si definiscono “parti correlate” quei soggetti che possono controllare o esercitare una notevole influenza nell’assunzione di decisioni relative all’azienda che redige il bilancio. Indipendentemente dalla presenza o meno delle informazioni sulle operazioni con parti correlate, il revisore deve essere in grado di comprendere tali operazioni per riuscire a individuare possibili fattori di rischio, frodi e conseguenti errori significativi sul bilancio con il fine di stabilire se quest’ultimo sia o meno influenzato da tali operazioni.
Nella definizione di parte correlata il concetto di “controllo” va riferito al potere di determinare le politiche gestionali o finanziarie per mezzo di clausole finanziarie o clausole statutarie. Si tratta quindi di imprese controllate, controllanti, collegate, persone fisiche con diritti di voto, dirigenti, società possedute da amministratori e azionisti della società oggetto di revisione.
Un’operazione con parte correlata è il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società che redige il bilancio ed una parte correlata, indipendentemente dalla presenza o meno di un corrispettivo. Rientrano nella categoria anche le operazioni sopra citate nei confronti di familiari (intesi come soggetti che possono influenzare le decisioni o essere influenzati nelle loro decisioni) di parti correlate.
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RILEVANZA DELL’OPERAZIONE
Sono rilevanti, le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (Regolamento CONSOB 17221 “Regolamento operazioni con parti correlate” del 13.03.2010 in merito alle società quotate in mercati regolamentati) o del 10% (Documento CNDCEC “Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici – Il nuovo art. 2427 co. 1 . 22-bis c.c.” del 17.03.2010):
- Indice di rilevanza del controvalore, calcolato come rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
- Indice di rilevanza dell’attivo, calcolato come rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società;
- Indice di rilevanza delle passività, calcolato come rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, si considerano anche le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, siano concluse con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesimi superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza (5% o 10%).
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APPROCCIO DEL REVISORE
Al fine di identificare il rischio della presenza di un errore significativo associato a un’operazione con parti correlate, il revisore deve identificare gli accordi o comunque le informazioni che sono indicatori dell’esistenza di operazioni con parti correlate; identificare la presenza di operazioni significative ma che esulano dallo svolgimento della normale attività.
Secondo l’approccio ordinario ciò viene avviene svolgendo colloqui con gli amministratori per qualificare la natura, tipologia e finalità delle operazioni nonché per comprendere i controlli che la società svolge. Al fine di svolgere un approccio mirato, il revisore deve prestare attenzione ad ispezionare i relativi accordi sottostanti e valutare se la logica economica delle operazioni indica che esse siano state svolte al fine di realizzare una falsa informativa o di occultare un’operazione illecita. Nella fase di indagine, il revisore dovrà porre molta attenzione all’ispezione dei documenti e delle evidenze contabili che attengono all’operazione con la parte correlata, acquisendo anche dichiarazioni da banche, legali e consulenti.
Nelle imprese di dimensioni minori, spesso le procedure gestionali atte a indentificare le parti correlate sono carenti, per cui il rischio è più elevato. In questo caso il revisore non può fare affidamento dei controlli e deve acquisire elementi probativi sufficienti svolgendo procedure di validità.
Una volta raccolti tutti i dati e i documenti di cui ha bisogno, il revisore dovrà documentare e redigere un report per ogni operazione con parte correlata e comunicare alla governance aziendale gli aspetti significativi che sono emersi. Dovrà, infine, emettere un giudizio con rilievo qualora l’informativa di bilancio non si sia mostrata adeguata, rispetto alla natura e all’entità dell’operazione ovvero sia stato impossibile acquisire elementi probativi sufficienti per definire la bontà di tali operazioni.
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Dott. Nicola Cattelan – [email protected] www.unirev.it