La revisione delle parti correlate

di Dott. Nicola Cattelan - - Commenta

Secondo il principio di revisione ISA Italia 550, si definiscono “parti correlate” quei soggetti che possono controllare o esercitare una notevole influenza nell’assunzione di decisioni relative all’azienda che redige il bilancio. Indipendentemente dalla presenza o meno delle informazioni sulle operazioni con parti correlate, il revisore deve essere in grado di comprendere tali operazioni per riuscire a individuare possibili fattori di rischio, frodi e conseguenti errori significativi sul bilancio con il fine di stabilire se quest’ultimo sia o meno influenzato da tali operazioni.

Nella definizione di parte correlata il concetto di “controllo” va riferito al potere di determinare le politiche gestionali o finanziarie per mezzo di clausole finanziarie o clausole statutarie. Si tratta quindi di imprese controllate, controllanti, collegate, persone fisiche con diritti di voto, dirigenti, società possedute da amministratori e azionisti della società oggetto di revisione.

Un’operazione con parte correlata è il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società che redige il bilancio ed una parte correlata, indipendentemente dalla presenza o meno di un corrispettivo. Rientrano nella categoria anche le operazioni sopra citate nei confronti di familiari (intesi come soggetti che possono influenzare le decisioni o essere influenzati nelle loro decisioni) di parti correlate.

Ti consigliamo: Kit di revisione legale PMI Raccolta delle principali carte di lavoro in formato Word ed Excel per facilitare lo svolgimento di un incarico di revisione legale inelle PMI

RILEVANZA DELL’OPERAZIONE

Sono rilevanti, le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (Regolamento CONSOB 17221 “Regolamento operazioni con parti correlate” del 13.03.2010 in merito alle società quotate in mercati regolamentati) o del 10% (Documento CNDCEC “Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici – Il nuovo art. 2427 co. 1 . 22-bis c.c.” del 17.03.2010):

  • Indice di rilevanza del controvalore, calcolato come rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
  • Indice di rilevanza dell’attivo, calcolato come rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società;
  • Indice di rilevanza delle passività, calcolato come rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società.

Ai fini dell’individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, si considerano anche le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, siano concluse con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alle società medesimi superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza (5% o 10%).

Ti consigliamo: Kit di revisione legale PMI Raccolta delle principali carte di lavoro in formato Word ed Excel per facilitare lo svolgimento di un incarico di revisione legale inelle PMI

APPROCCIO DEL REVISORE

Al fine di identificare il rischio della presenza di un errore significativo associato a un’operazione con parti correlate, il revisore deve identificare gli accordi o comunque le informazioni che sono indicatori dell’esistenza di operazioni con parti correlate; identificare la presenza di operazioni significative ma che esulano dallo svolgimento della normale attività.

Secondo l’approccio ordinario ciò viene avviene svolgendo colloqui con gli amministratori per qualificare la natura, tipologia e finalità delle operazioni nonché per comprendere i controlli che la società svolge. Al fine di svolgere un approccio mirato, il revisore deve prestare attenzione ad ispezionare i relativi accordi sottostanti e valutare se la logica economica delle operazioni indica che esse siano state svolte al fine di realizzare una falsa informativa o di occultare un’operazione illecita. Nella fase di indagine, il revisore dovrà porre molta attenzione all’ispezione dei documenti e delle evidenze contabili che attengono all’operazione con la parte correlata, acquisendo anche dichiarazioni da banche, legali e consulenti.

Nelle imprese di dimensioni minori, spesso le procedure gestionali atte a indentificare le parti correlate sono carenti, per cui il rischio è più elevato. In questo caso il revisore non può fare affidamento dei controlli e deve acquisire elementi probativi sufficienti svolgendo procedure di validità.

Una volta raccolti tutti i dati e i documenti di cui ha bisogno, il revisore dovrà documentare e redigere un report per ogni operazione con parte correlata e comunicare alla governance aziendale gli aspetti significativi che sono emersi. Dovrà, infine, emettere un giudizio con rilievo qualora l’informativa di bilancio non si sia mostrata adeguata, rispetto alla natura e all’entità dell’operazione ovvero sia stato impossibile acquisire elementi probativi sufficienti per definire la bontà di tali operazioni.

Per maggiori informazioni o approfondimenti, contattaci:

Dott. Nicola Cattelan – [email protected] www.unirev.it


Autore dell'articolo

Dott. Nicola Cattelan

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

diciassette − uno =