Relazione di Revisione: Richiamo di informativa

di Luigi Pellecchia - - Commenta

La relazione di revisione, stando al principo internazionale (Isa Italia) 700, viene redatta secondo principi di omogeneità e comparabilità con le relazioni precedenti. Tale principio, infatti, stabilisce anche il contenuto convenzionale dei paragrafi:

  • giudizio;
  • elementi alla base del giudizio;
  • responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio;
  • responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.

Inoltre, la stessa relazione di revisione può essere corredata di altri 2 paragrafi aggiuntivi :

  • Richiamo di Informativa;
  • Altri Aspetti.

L’inserimento di questi paragrafi aggiuntivi è legata alla necessità, da parte del revisore, sia di dare maggiori informazioni agli stakeholder, sia di segnalare aspetti  importanti per la comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore, della relazione di revisione.

Il principio di revisione internazionale (Isa Italia) 706 disciplina e definisce il  contenuto dei paragrafi della relazione di revisione. Il “Richiamo di Informativa”, in particolare, può fare riferimento sia ad un aspetto, sia ad un oggetto che pur essendo stati rappresentati in relazione in maniera adeguata rivestono una grande importanza ai fini della corretta  lettura del bilancio.

Il menzionato principo, inoltre, propone anche degli esempi di casi  in cui il revisore possa introdurre questi paragrafi.

Questi casi sono:

  • un’incertezza circa l’esito dei contenziosi;
  • un evento successivo significativo;
  • l’applicazione anticipata di un nuovo principio contabile con effetto significativo sul bilancio;
  • una grave catastrofe, con conseguenze significative sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Si può notare come si stia parlando di casi ben definiti e , tranne che per il primo punto, gli altri sono certamente meno probabili. Lo scopo, dunque, è di limitare l’utilizzo a casi  molto ristretti.

Lo stesso principio di revisione 706 consiglia, inoltre, di non utilizzare questo paragrafo in maniera immoderata, proprio per evitare di ridurre l’incisività  della comunicazione relativamente agli aspetti oggetto del richiamo.

Ovviamente, per l’inserimento di tale paragrafo il revisore deve avere prove certe, appropriate ed esaustive relativamente agli eventi citati.

L’inserimento del richiamo di informativa non rappresenta, dunque, nè una modifica del giudizio, nè un chiarimento su  eventuali mancanze di informazioni, in quanto è compito del revisore verificare che tali aspetti siano inseriti in bilancio o descritti dagli amministratori nelle note al bilancio.

Differentemente avremmo a che fare con un Giudizio di Modifica.

Anche da un punto di vista formale, in tali paragrafi si inserisce la dicitura “senza modificare” e “non è espresso con rilievi”, mentre nei Giudizi di Modifica queste espessioni non vengono utilizzate.

Il paragrafo “Altri Aspetti”, invece, non  prende in considerazione  ciò che è stato presentato nell’informativa di bilancio, ma riguarda aspetti relativi alla comprensione della revisione contabile, alla responsabilità in capo al revisore e alla relazione finale.

Il documento di ricerca Assirevi n. 249 suggerisce chiaramente il modo in cui è possibile inserire e  formulare  questo paragrafo; tra l’altro, in questo documento si danno anche indicazioni relative ad un’altra sezione da inserire nella relazione di revisione, la ” Relazione su altre disposizione di leggi e regolamenti”.

Il paragrafo Altri Aspetti, dunque, viene inserito quando si verificano le seguenti circostanze:

  • nel caso in cui la società oggetto di revisione sia sottoposta alla direzione e coodinamento di altra società il cui bilancio, o non sia sottoposto a revisione, o sia stato fatto da altri revisori;
  • qualora il bilancio nel periodo amministrativo precedente, non sia stato sottoposto a revisione contabile o  sia stato verificato da altro revisore con un giudizio di modifica;
  • quando la società soggetta a revisione presenta il primo bilancio  IFRS e i dati corrispondenti derivano da un bilancio ITA GAAP revisionato da altro soggetto oppure mai revisionato.

Va ricordato che, relativamente ai saldi di apertura, il principio di revisione (Isa Italia) 510 impone, in capo al revisore, di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:

       a) i saldi di apertura contengano errori che influiscono in modo significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame;

       b) appropriati principi contabili, utilizzati per la determinazione dei saldi di apertura, siano stati applicati coerentemente nel bilancio del periodo amministrativo in esame, ovvero se i cambiamenti di tali principi contabili siano stati appropriatamente contabilizzati, adeguatamente rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Infine, tale paragrafo non viene inserito in caso di relazione volontaria di un bilancio intermedio in assenza di richieste di legge.


Autore dell'articolo
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Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

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