Il codice della crisi d’impresa ha evidenziato l’importanza dell’accertamento della perdita del presupposto di continuità aziendale, postulato del bilancio d’esercizio.
L’accertamento della perdita del presupposto di continuità aziendale pesa sulla responsabilità:
-degli amministratori,
-dei sindaci,
-del revisore legale,
ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio e della stesura della relazione di revisione.
In particolare, l’accertamento di continuità e funzionamento dell’impresa, verificato successivamente alla chiusura dell’esercizio amministrativo cui il bilancio fa riferimento, può dare luogo a due fattispecie diverse:
- nella circostanza in cui gli amministratori abbiano valutato in chiave prospettica che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile le cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, gli stessi sono tenuti ad effettuare le valutazioni delle voci di bilancio tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo ed a fornire le relative conclusioni nella nota integrativa precisando, altresì, le scelte adottate nella selezione dei principi contabili ritenuti appropriati nelle circostanze. In questo caso, la formulazione della relazione di revisione paragrafo “Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio” rimarrà invariata;
- nella circostanza in cui gli amministratori accertino le cause dello stato di liquidazione dopo la data di chiusura dell’esercizio con conseguente delibera della liquidazione e nomina del liquidatore, su di questi si sposta la responsabilità della predisposizione del bilancio di riferimento.
I liquidatori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Il soggetto incaricato alla revisione legale nel paragrafo della relazione di revisione che tratta la “Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale” dovrà fare riferimento al liquidatore modificando il titolo in “Responsabilità del/i liquidatore/i e del collegio sindacale” per il bilancio di liquidazione.
Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio di riferimento alla chiusura dell’esercizio e per quelli successivi, intermedio/finale, e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e/o ad ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze, o nel caso di bilanci OIC, alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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