Circolarizzazione saldi

La responsabilità civile del revisore

di Luigi Pellecchia - - Commenta

Lo svolgimento dell’attività di revisione implica, da parte del soggetto che la esercita, una responsabilità solidale con gli amministratori della società presso la quale essa è eseguita, per eventuali danni cagionati dovuti all’inadempimento dei propri doveri (D.lgs.39/2010 art.15).

Si configura, dunque, una responsabilità civile in capo al revisore in termini di obbligo di risarcimento del danno cagionato, per dolo o per colpa,  in conseguenza alla sua negligenza (art.2407 c.c.).

La responsabilità del revisore, che può essere sia di natura contrattuale, sia di natura extracontrattuale, è strettamente legata al fatto che tali inadempienze si riflettono in maniera significativa sul suo giudizio di revisione.

Chiaramente, la dimostrazione della responsabilità del revisore si  lega ad una serie di elementi, quali: l’inosservanza dei suoi obblighi, la scorretta attuazione dei principi di revisione o la presenza di un danno cagionato a seguito del comportamento illecito tenuto nello svolgimento del proprio incarico. (Dlgs 39/2010 art.15).

Dal punto di vista della prescrizione, l’eventuale responsabilità del revisore va fatta valere entro i 5 anni dalla data apposta sulla relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato.

Nella elaborazione della relazione, il revisore si attiene al principio di revisione Isa Italia 570 che  attribuisce al revisore i seguenti compiti:

  • acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
  • concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, in caso affermativo, valutarne i riflessi in bilancio;
  • formulare la relazione di revisione in conformità al principio Isa Italia 570.

Il principio di revisione Isa Italia 700 tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa a seguito dello svolgimento della revisione contabile.

In sostanza dal combinato delle norme comunitarie e dal relativo recepimento di tali norme nel contesto legislativo nazionale si può concludere che il revisore debba:

  • esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle norme di legge;
  • rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio.

La responsabilità solidale tra il revisore e la società di revisione si manifesta anche quando un investitore, facendo affidamento su dati di bilancio certificati da revisore, consegue una perdita dall’investimento e nel chiedere il risarcimento dalla società , determina la potenziale estinzione del debito da risarcimento in capo alla società di revisione (art. 1301c.c.).

I presupposti per l’esercizio del diritto sono, dunque, il vincolo solidale dal lato passivo dell’obbligazione e la natura «tombale» della transazione, che deve necessariamente avere ad oggetto l’intero debito ( Tribunale Milano 05/10/2021).

Inoltre, si configura anche una responsabilità in capo ai soggetti persone fisiche che hanno proceduto materialmente ad effettuare l’attività di revisione. In questo caso, però, la responsabilità è limitata al contributo che hanno dato nel causare il danno.

Tuttavia, la responsabilità solidale tra il revisore e gli amministratori della società oggetto di revisione non è  così scontata; infatti, per analizzare la responsabilità del revisore per il danno economico cagionato sono necessari, oltre che un’analisi delle violazioni delle regole tecniche, di diligenza, di prudenza, dei principi internazionali, anche l’esistenza di una relazione di causa-effetto che deve sussistere fra la condotta illecita ed il pregiudizio lamentato ‘nesso eziologico’, (sentenza Tribunale Milano 06/09/2021).

In aggiunta, l’espressione di un opinione positiva, in merito all’approvazione del bilancio di esercizio, non rende il revisore responsabile, qualora abbia fatto notare che “un eventuale voto contrario presupporrebbe una motivazione tecnica del rifiuto, tenuto anche conto del fatto che nel caso di insolvenza della società non sussiste nesso causale tra il danno e il voto contrario all’approvazione del suddetto bilancio.”


Autore dell'articolo
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Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

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