L’attività del revisore legale sempre piu’ professione autonoma non legata alla professione di commercialista
Il Revisore Legale assume da sempre la funzione di accertare la situazione patrimoniale ed economica delle imprese. Inoltre ha il compito di scoprire e identificare eventuali errori sostanziali e frodi (ovvero accertare che il bilancio sia veritiero e corretto).
La predetta figura, con il passare degli anni, si è progressivamente evoluta adattandosi man mano alle nuove esigenze, alle moderne organizzazioni e al mutamento degli scenari economici che si sono susseguiti.
Si è passati, gradualmente, da un ruolo ispettivo a moderni sistemi e tecniche integrate di controllo.
Oggi il Revisore Legale riveste un ruolo di estrema importanza nella governance aziendale fornendo una costante ed attenta consulenza all’azienda con assoluta “indipendenza” dagli organi di gestione.
I moderni sistemi di controllo, adottati dal Revisore Legale, contribuiscono ad una maggiore trasparenza amministrativa e contabile delle aziende favorendo reciproca influenza tra le varie funzioni aziendali.
Non si tratta più del “controllore esterno” bensì di un professionista con competenze specialistiche e con vedute estese e trasversali capace di esercitare adeguati controlli con massima professionalità e con l’utilizzo di strumenti tecnici e operativi adeguati ad ogni singola attività delle imprese controllate.
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È importante sottolineare che il Revisore Legale, oltre alle garanzie richieste dagli stakeholder, può dare all’impresa un concreto contributo in termini di controlli di gestione ed organizzazione contabile.
L’attività di revisione legale non viene più definita come una funzione del Dottore Commercialista, ma è stata disciplinata come professione autonoma, anche grazie al nuovo intervento in itinere sulla funzione della professione.
Con il recente DL n.118/2021, oltre al rinvio dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, il Legislatore ha introdotto nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale intervenendo sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti.
In particolare è stata introdotta, con decorrenza 15/11/2021, la nuova “procedura negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, utilizzabile dall’ imprenditore che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.
A tale riguardo si evidenzia che la sussistenza dei presupposti per la presentazione della “domanda della procedura negoziata” per la soluzione della crisi di impresa è segnalata per iscritto agli amministratori da parte dell’organo di controllo, se esistente.
L’articolo 14, comma 1, D.Lgs 14/2019 dispone infatti “che il revisore nell’ambito delle proprie funzioni ha l’obbligo di verificare costantemente l’operato dell’organo amministrativo sull’assetto organizzativo dell’impresa, sull’equilibrio economico finanziario e l’andamento della gestione”.
Nel considerare la normativa vigente, sia nel campo del diritto societario che nel campo della crisi d’ impresa, la stessa legislazione prevede la nomina del revisore legale per le attestazioni che riguardano le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni..). La stessa Legge fallimentare individua inoltre il revisore quale figura deputata a compiere attestazioni nel campo della crisi d’impresa.
Appare opportuno sottolineare che il Revisore Legale esercita un’attività che ha la stessa tutela di un’attività pubblica in virtù della rilevanza pubblicistica del ruolo che lo stesso svolge nell’ambito dell’andamento del mercato e quindi della circolazione dell’informazioni societarie.
Tale assunto porta alla conclusione che il Revisore Legale non sia più solo quel soggetto che viene nominato all’interno degli organi di controllo, ma il professionista che può svolgere anche la professione di attestatore in quelle operazioni nelle quali il legislatore richiede il requisito della pubblica fede e conformità, prevalentemente in molti istituti del diritto societario e fallimentare.
In conclusione si può affermare che il ruolo del Revisore Legale, specie nell’attuale tessuto socio-economico, è destinato a ricoprire un ruolo sempre più strategico per l’economia.
Commenti 4
Da ultimo, l’esperto “facilitatore” (…) nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 2, comma 2, (…) può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale. (DL 118 art. 4 co. 2)
Ad integrazione del mio commento vorrei informare che la “nuova professione Revisore Contabile”, ora Revisore Legale, nasce con il d.lgs. 88/92 che recepisce la direttiva comunitaria 84/253/Cee (“nuova professione, Revisore Contabile”: si legga la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2004 della suprema Corte Costituzionale ).
Questo articolo al di là delle cose di buon senso che dice, informa che il revisore è parte attiva fondamentale nelle operazioni più complesse del mondo societario che sono rappresentate rappresentate dalle “operazioni straordinarie”. Ora che l’attività del revisore sia una professione è dimostrato da norme di legge e sentenze e soprattutto dal fatto che ha un percorso professionale analogo a quello delle altre professioni ordinistiche. Ribadito ciò se la costituzione non fa distingui non vedo perché il revisore debba ricevere innanzi alla legge una diversa valutazione. La cosa che più addolora è che nessuno si indigna del fatto che il revisore legale, sia una professione discriminata. Oggi si rivendicano discriminazione o violazioni di lesa libertà anche dove in realtà non vi sono e per il revisore legale non ordinistico sembra invece che nessuno si scandalizzi per le continue discriminazioni che da decenni continua a subire. Tutto normale, ora addirittura si propinano accordi verso chi ha sempre contestato l’autonomia, l’indipendenza e la professione del revisore legale, per difendere poi una ipotetica categoria di contabili nella quale i revisori iscritti al solo registro, si ritroverebbero ad essere trattati a livello di apartheid. Con forza si pensasse a difendere innanzi alla legge tutti i diritti finora calpestati al revisore e poi dedicarsi a tutto il resto. Purtroppo, ho la profonda sensazione che si voglia continuare a fare solo chiacchiere e a perseguire iniziative inutili. Che tristezza, rischieremo di morire discriminati.
sono un revisore legale non iscritto agli ordini.
Non ho, dal punto di vista della preparazione accademica e non, niente da invidiare degli iscritti agli ordini; anzi….
io credo che noi revisori non ordinistici ne dovremmo parlare insieme.
dott. berti giancarlo