L’ OIC mette in consultazione un principio contabile per i bilanci degli Enti del Terzo Settore

di Monica Peta - - Commenta

La riforma del Terzo settore attuata dal D. Lgs 117/2007 (c.d. Codice del Terzo settore, CTS) ha reso necessario l’individuazione di regole contabili adeguate alle specificità proprie degli enti e delle associazioni appartenenti al Terzo settore.  Al riguardo il 5 agosto (2021) l’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza dell’“OIC X principio contabile ETS” in quanto le regole contabili ordinarie finirebbero per fornire una rappresentazione non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.

Le caratteristiche e le specificità degli ETS si possono sintetizzare nei seguenti punti principali:

  • l’oggetto e l’attività di interesse generale, che possono includere a tiolo esemplificativo, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, la ricerca scientifica, la formazione, il reinserimento nel mercato del lavoro, l’agricoltura sociale;
  • il vincolo sul patrimonio e sull’assenza della finalità di lucro: non è possibile la distribuzione, nemmeno indiretta degli utili, all’infuori di una limitata casistica regolamentata dall’art. 8 del CTS;
  • la trasparenza. Per le ragioni della trasparenza, tutte le realtà come associazioni, organizzazioni di volontariato o ONLUS che vogliano definirsi tali, devono assumere l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS”, curare libri sociali obbligatori e redigere i bilanci di esercizio e sociale.
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In particolare, il nuovo principio OIC X in bozza, propone il trattamento contabile di alcune voci specifiche del bilancio degli ETS:

  • le erogazioni liberali;
  • i proventi da 5 per mille;
  • le quote associative dei soci fondatori;
  • la svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le implicazioni e gli aspetti operativi della riforma degli Enti del terzo settore derivanti della traslazione delle norme del Codice civile delle Società agli ETS, con riferimento allo stesso art. 2423 c.c., hanno reso necessario l’intervento di un’apposita norma contabile ad integrazione di quelle ordinarie. In più, a parere di chi scrive, ogni Ente dovrà pensare anche alla definizione di procedure e protocolli contabili interni che presidino l’adeguato assetto contabile. Le implicazioni principali, infatti, riguardano i seguenti punti:

a)         gli amministratori devono redigere il bilancio con chiarezza. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’ente;

b)         gli amministratori ETS non potranno più autonomamente definire propri principi contabili da utilizzare nella redazione del bilancio, (né riferirsi all’Agenzia per le Onlus);

c)         la relazione di missione dovrà attenersi a criteri di valutazione disposti dall’art. 2426 c.c. a garanzia del rispetto dei principi della verità e della correttezza.

Di conseguenza, l’OIC X propone una norma contabile ad hoc per gli ETS che si fonda su precisi scopi, principi, postulati e finalità relativi a:

  • la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto;
  • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.
  •  le finalità: il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative dei destinatari. I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore.
  • la continuità aziendale come postulato. La direzione aziendale deve verificare la sussistenza della continuità aziendale. A tale scopo, effettua una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget o un bilancio previsionale che dimostri che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Per approfondire Leggi l’articolo Le regole per il bilancio del Terzo Settore nel principio OIC X


Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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