La rilevazione di immobili impianti e macchinari secondo lo IAS 16

di Antonella Quindici - - Commenta

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari definisce i criteri di rilevazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Lo IAS 16 definisce il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari ad eccezione delle seguenti fattispecie:

  1. impianti, immobili e macchinari classificati come posseduti per la vendita, conformemente all’IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
  2. attività biologiche connesse alla produzione agricola diverse dalle piante fruttifere per le quali trova applicazione lo IAS 41 – Agricoltura;
  3. riserve minerarie e attività relative all’esplorazione alle quali si applica l’IFRS 6 – Esplorazione e valutazione di risorse minerarie.
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 Lo IAS 16 stabilisce che vanno classificati come immobilizzazioni materiali quei beni che hanno un’utilità pluriennale e che vengono utilizzati nella produzione o vendita di merci o servizi effettuate dalla società.

Occorre che siano soddisfatte le seguenti due condizioni:

  1. è probabile che la società riceverà dei benefici economici futuri generati dal bene;
  2. è possibile determinare il costo del bene in modo attendibile.

Al fine di stabilire se un’attività soddisfa o meno la prima condizione occorre effettuare una valutazione sulla base di tutte le informazioni di cui la società è a conoscenza al momento dell’iscrizione dell’asset in bilancio.

In merito alla seconda condizione si tenga presente che se il bene è acquisito da terzi non vi dovrebbero in genere essere difficoltà nella determinazione del costo, mentre se l’asset è costruito internamente occorre identificare il costo di produzione e talvolta il confronto con il valore di mercato di beni similari può rendere maggiormente attendibile tale determinazione.

Ad ogni modo gli immobili, gli impianti e i macchinari che presentano i requisiti per essere rilevati in bilancio come immobilizzazioni materiali devono essere inizialmente valutati al costo.

Il costo di un bene acquistato da terzi deve includere tutti quegli oneri ad esso correlati in maniera diretta e che consentono di portarlo nelle normali condizioni di funzionamento, quali i costi di installazione, trasporto e collaudo. Si fanno ricomprendere nel costo iniziale anche i dazi all’importazione ed in generale le tasse d’acquisto che risultano essere non recuperabili.

Va capitalizzata inoltre la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione dell’asset oltre che i costi di bonifica del sito su cui insiste. A fronte della capitalizzazione di tali ultimi oneri si dovrà iscrivere in bilancio una passività a titolo di fondo rischi così come prescritto dallo IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali. In particolare, occorre che esista un obbligo di smantellamento e/o bonifica che comporti un costo che sia determinabile in maniera attendibile e tale costo deve essere legato all’istallazione del bene o al suo utilizzo.

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In generale il costo di un’immobilizzazione materiale è dato dall’importo pagato all’acquisto del bene stesso. Tuttavia, nel caso in cui siano state pattuite delle condizioni di pagamento differito che vanno oltre le dilazioni che per prassi commerciale vengono concesse, il costo del bene deve essere ricalcolato in modo da determinare l’equivalente prezzo in contanti. Inoltre, la differenza tra quest’ultimo valore e l’esborso complessivamente effettuato costituirà un onere finanziario, a meno che tale interesse non venga capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23 – Oneri finanziari.

Il valore contabile di un’immobilizzazione può essere ridotto dei contributi pubblici ricevuti così come prescritto dallo IAS 20 – Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.

Per quanto concerne i beni prodotti internamente, essi devono essere rilevati al costo di fabbricazione. Non vanno invece capitalizzati i costi sostenuti per scarti di lavorazione e altre inefficienze produttive. Lo IAS 23 – Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un bene costruito in economia.

Lo IAS 16 disciplina anche i costi sostenuti successivamente in relazione ad un elemento di immobili, impianti e macchinari e precisa che tali costi sono capitalizzabili solo se soddisfano i criteri generali per l’iscrizione di un’attività, mentre in caso contrario occorre procedere con la relativa imputazione a conto economico.  In generale i costi successivi sono capitalizzati se comporteranno un aumento di capacità produttiva, un’abilità addizionale a produrre in futuro benefici economici aggiuntivi o contribuiranno ad un’estensione della vita utile attesa del bene. Pertanto, i costi della manutenzione ordinaria non possono essere capitalizzati ma vanno rilevati a conto economico man mano che vengono sostenuti.

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Lo IAS 16 sancisce due trattamenti contabili da utilizzare per la rilevazione successiva a quella iniziale:

  1. modello del costo: gli asset vengono rilevati al costo, al netto di ammortamenti e perdite di valore;
  2. modello del fair value: gli asset vengono rilevati ad un valore periodicamente rideterminato pari al valore di mercato, al netto di ammortamenti e perdite di valore.

Il fair value è rappresentato dal valore di mercato dell’asset, ossia è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività in una regolare operazione svolta tra operatori di mercato alla data di valutazione. Qualora non sia possibile determinare un valore di mercato, la valutazione al fair value è effettuata al costo di sostituzione ammortizzato o calcolando i flussi di reddito attesi.

Il management deve stimare il fair value con una regolarità tale da assicurare che il valore contabile dell’asset non differisca in modo rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value alla data di riferimento del bilancio. Di conseguenza per i beni che presentano oscillazioni significative del loro valore corrente si potrebbero rendere necessarie delle rideterminazioni annuali, mentre beni che hanno delle oscillazioni di valore minime potrebbero richiedere rideterminazioni solo ogni tre o cinque anni.

Inoltre, nel caso in cui venga ad essere rideterminato il valore di un elemento di un immobile, un impianto o un macchinario occorre rideterminare l’intera classe alla quale quel bene appartiene, intendendo per classe un raggruppamento di beni di natura e utilizzi simili all’interno dell’attività svolta.

Per determinare se un bene ha subito una riduzione di valore bisogna ad ogni modo rifarsi allo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, che disciplina come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come ne stabilisce il valore recuperabile e quando determina o ripristina una riduzione di valore.


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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