Lo IAS 1 – Presentazione del bilancio definisce, tra le altre cose, gli aspetti generali del bilancio quali l’attendibilità, la continuità aziendale, la competenza economica, l’aggregazione, la compensazione, la periodicità dell’informativa, la comparabilità e l’uniformità, facendone una disanima utile al redattore del bilancio.
Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 1 – Presentazione del bilancio definisce, tra le altre cose, gli aspetti generali del bilancio, che individua nei seguenti:
- attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS;
- continuità aziendale;
- contabilizzazione per competenza;
- rilevanza e aggregazione;
- compensazione;
- periodicità dell’informativa;
- informazioni comparative;
- uniformità di presentazione del bilancio.
Secondo tale Principio il bilancio deve presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità, fornendo una rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, fatti e circostanze in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, ricavi e costi.
Un’entità al fine di fornire una rappresentazione attendibile deve operare nel modo seguente:
- selezionare e applicare i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori;
- presentare le informazioni in modo tale che sia fornita un’informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;
- fornire informazioni integrative aggiuntive nel caso in cui la sola conformità alle specifiche disposizioni dei Principi Contabili Internazionali non è sufficiente per consentire agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni.
In casi del tutto eccezionali ad un’entità è consentito di disattendere una diposizione contenuta nei Principi Contabili Internazionali qualora la direzione aziendale ravvisi che la conformità a tale disposizione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale. In tal caso occorre indicare il trattamento che è stato disatteso, le motivazioni e gli effetti economici-patrimoniali della deroga. La direzione aziendale deve comunque verificare che, nonostante la deroga, il bilancio rappresenti in modo attendibile la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità, in quanto ovviamente non si può prescindere da ciò.
In merito alla continuità aziendale lo IAS 1 precisa che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare la società o interromperne l’attività. Se ci fosse tale intenzione, il bilancio va predisposto in maniera differente e ne va data adeguata informativa nella disclosure.
Altro aspetto importante a cui attenersi per la redazione del bilancio è la contabilizzazione che deve avvenire secondo la competenza dell’esercizio di riferimento. L’entità deve rilevare le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi dai Principi Contabili Internazionali.
Secondo l’aspetto della rilevanza e dell’aggregazione un’entità deve rappresentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimili a meno che queste non siano irrilevanti in quanto in tal caso può aggregarle. Riguardo al concetto di rilevanza lo IAS 1 precisa che un’informazione è da ritenersi rilevante quando, in caso di omissione, errata indicazione o oscuramento vengano ad essere influenzate le decisioni degli utilizzatori del bilancio. La rilevanza, dunque, dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione e viene valutata a seconda delle circostanze. Pertanto un’informazione può essere considerata rilevante anche se non ha un ammontare considerevole (aspetto quantitativo), ma è comunque in grado di influenzare l’utilizzatore del bilancio (aspetto qualitativo).
Per quanto riguarda l’aspetto della compensazione lo IAS 1 sancisce che non si devono compensare le attività e le passività o i ricavi e i costi se non richiesto o consentito da un Principio Contabile in quanto riducono la capacità degli utilizzatori di comprendere le operazioni che si sono verificate e di valutare i futuri flussi finanziari. Non è tuttavia considerata una compensazione la valutazione dell’attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, l’accantonamento per obsolescenza magazzino e l’accantonamento per svalutazione crediti. Altro esempio è dato dal fatto che vengono esposti al netto gli utili e le perdite derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili e perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari posseduti per la negoziazione. Tuttavia, tali utili e perdite vanno esposti distintamente se sono rilevanti.
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Al fine di garantire la periodicità dell’informativa occorre presentare un’informativa di bilancio completa almeno una volta l’anno. Qualora un’entità cambi la data di chiusura del proprio esercizio e presenti il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, è tenuta ad esplicitarne le motivazioni e a dichiarare il fatto che gli importi presentati in bilancio non sono del tutto comparabili.
Per quanto attiene alle informazioni comparative, esse devono essere presentate rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. In particolare un’entità è tenuta a presentare per l’anno di riferimento del bilancio e per quello di comparazione i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, i prospetti dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, i rendiconti finanziari e i prospetti delle variazioni di patrimonio netto con le relative note integrative. Oltre a tali informazioni comparative minime possono essere presentate anche informazioni comparative aggiuntive. Quando viene applicato retroattivamente un principio contabile o vengono rideterminate retroattivamente o riclassificate alcune voci del bilancio devono essere presentati, come minimo, tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due di ciascuno degli altri prospetti, e le relative note. In particolare, i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria vengono presentati alla chiusura dell’esercizio corrente, alla chiusura dell’esercizio precedente e all’inizio del primo esercizio comparativo. La comparabilità è molto importante per l’utilizzatore del bilancio in quanto gli consente di comprendere analogie e differenze tra un esercizio e l’altro.
Per quanto attiene all’uniformità di presentazione del bilancio bisogna mantenere la classificazione delle voci da un esercizio all’altro a meno che non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni o in conseguenza di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto di quanto stabilito dallo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Il criterio di uniformità deve essere disatteso ovviamente nel caso in cui un nuovo Principio richieda un cambiamento nella presentazione.