La capitalizzazione degli oneri finanziari in ambito IFRS/IAS è disciplinata dallo IAS 23, che stabilisce i criteri da seguire.
Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 23 disciplina la contabilizzazione degli oneri finanziari, intendendo per tali gli interessi e gli altri oneri che un’azienda sostiene a seguito dell’ottenimento di finanziamenti. Vi rientrano le seguenti fattispecie:
- gli interessi passivi determinati con il criterio dell’interesse effettivo descritto dall’IFRS 9 – Strumenti finanziari;
- gli oneri finanziari relativi alle passività per leasing così come disciplinati dall’IRS 16 – Leasing;
- le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera relativamente alla parte in cui esse sono considerate come rettifiche degli interessi passivi.
Lo IAS 23 opera una distinzione tra gli oneri finanziari capitalizzabili e quelli che non lo sono, stabilendo che un’entità deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione, ossia quei beni che richiedono un periodo di tempo rilevante prima di essere utilizzati nel processo produttivo o essere pronti per la vendita. Più nello specifico il Principio elenca una serie di beni per i quali la capitalizzazione dei relativi oneri finanziari è giustificata:
a) rimanenze, ad eccezione di quelle prodotte in un breve periodo di tempo;
b) impianti manifatturieri;
c) impianti per la produzione di energia;
d) attività immateriali;
e) investimenti immobiliari.
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Non si procede invece con la capitalizzazione per gli oneri finanziari attinenti le seguenti fattispecie:
- attività finanziarie;
- rimanenze realizzate, o diversamente prodotte, in un breve periodo di tempo;
- beni che al momento dell’acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita.
Altra condizione fondamentale per procedere con la capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo del bene è che deve essere probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l’entità e che tali benefici possano essere stimati in modo attendibile.
Ovviamente la contabilizzazione viene effettuata per competenza e non per cassa e dunque non vi è necessariamente coincidenza tra la capitalizzazione e il momento in cui avviene il movimento finanziario di uscita.
Il Principio fa anche un’altra precisazione e specifica che sono da considerarsi oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene tutti quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se l’azienda non avesse proceduto all’acquisizione, costruzione o produzione di tale bene.
Naturalmente il redattore del bilancio è facilitato nel suo compito di stabilire se determinati oneri possono essere capitalizzati nei casi in cui vengano stipulati finanziamenti in modo specifico per un determinato bene che giustifica una capitalizzazione e pertanto gli oneri finanziari connessi a quel bene possono essere facilmente identificati.
Tuttavia, si tenga presente che non è sempre agevole individuare un legame diretto tra alcuni finanziamenti ed un bene e giungere così a determinare quei finanziamenti che senza tali investimenti non sarebbero stati richiesti. Lo IAS 23 fa anche alcuni esempi ricadenti in questa fattispecie in cui non è agevole stabilire il corretto trattamento contabile. Si prendano in considerazione le seguenti fattispecie:
- l’attività di finanziamento di un’entità è coordinata centralmente.;
- un gruppo utilizza più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e a sua volta presta quei fondi ad altre entità appartenenti al proprio gruppo e lo fa in base a criteri differenti;
- si fa ricorso a prestiti espressi in valute estere o collegati ad esse, oppure l’azienda opera in economie altamente inflazionate: in questi casi risulta essere non agevole quantificare l’ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione di un bene e bisogna effettuare un procedimento di valutazione che tenga conto nel primo caso della volatilità dei cambi e nel secondo caso dell’andamento dell’inflazione.
Se un’azienda ottiene un determinato finanziamento che è stato richiesto specificamente per acquisire, costruire o produrre un dato bene e sussistono tutti i requisiti per procedere con la capitalizzazione degli oneri finanziari, l’entità può in genere facilmente determinare l’ammontare di tali oneri che saranno pari a quelli effettivi sostenuti al netto dei proventi finanziari derivanti dall’eventuale investimento temporaneo di tali mezzi finanziari (è questo il caso in cui l’azienda ottiene un finanziamento prima di effettuare l’investimento e nel frattempo procede con l’impiego dei mezzi finanziari ottenuti, maturando dei proventi).
Invece, nel caso in cui l’azienda si è indebitata genericamente, occorre determinare l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione che corrisponda alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell’entità in essere durante l’esercizio. Ovviamente bisogna escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti specifici perché per essi si procede con un calcolo specifico come sopra riportato. Naturalmente l’ammontare degli oneri finanziari che un’entità capitalizza durante un esercizio non deve in alcun modo eccedere l’ammontare degli oneri finanziari che sono stati sostenuti durante quell’esercizio.
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La capitalizzazione degli oneri finanziari deve iniziare quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) vengono sostenuti i costi per l’acquisizione, costruzione o produzione del bene;
b) vengono sostenuti gli oneri finanziari;
c) vengono intraprese tutte quelle attività che risultano necessarie al fine di predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.
Lo IAS 23 precisa che bisogna sospendere la capitalizzazione degli oneri finanziari lungo quei periodi nei quali è sospesa la costruzione del bene.
Tuttavia, non viene sospesa la capitalizzazione degli oneri finanziari nei periodi in cui vengono comunque poste in essere significative attività di natura tecnica e amministrativa. Non si sospende altresì la capitalizzazione degli oneri finanziari nemmeno quando la sospensione temporanea è una fase necessaria del processo di predisposizione del bene all’utilizzo previsto o alla vendita.
L’entità deve interrompere la capitalizzazione degli oneri finanziari quando tutte le operazioni necessarie al fine di predisporre il bene nelle condizioni per l’utilizzo previsto o per la sua vendita sono state sostanzialmente completate. Quando ciò avviene si conclude il processo di capitalizzazione degli oneri finanziari.
Gli oneri finanziari che non soddisfano i requisiti per essere capitalizzati devono essere rilevati come costo di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Per quanto riguarda le Informazioni integrative da riportare in bilancio lo IAS 23 specifica che vanno indicati l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l’esercizio e il tasso di capitalizzazione utilizzato.