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La rivalutazione degli asset d’impresa ed il controllo del sindaco-revisore

di Monica Peta - - 2 Commenti

La rivalutazione degli asset d’ impresa, costituisce una deroga espressa ai criteri di valutazione ordinari previsti dall’art. 2426 c.c. e dai principi contabili, che consente l’iscrizione in bilancio a valori superiori a quelli storici, nel rispetto dell’articolo 11, Legge n. 342/2000. La citata disposizione individua il tetto massimo (con attenzione al principio di prudenza), secondo cui, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono, in alcun caso, superare il relativo “valore corrente”, identificato in forza delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, nonché il “valore d’uso” in ragione della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa[1].

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Cenni agli interventi legislativi emergenziali.

In più occasioni il legislatore è intervenuto dettando leggi speciali, ed anche in periodo emergenziale, sono state introdotte diverse disposizioni volte a consentire e ad agevolare la rivalutazione delle immobilizzazioni.

  • Il Decreto Liquidità (art. 12 ter, D.L. 23/2020), in primis, ha confermato la possibilità di effettuare la rivalutazione c.d. “ordinaria” ai sensi dell’art. 1, commi 696 e ss., della Legge di bilancio 2020, nei bilanci dell’ esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; ha riconosciuto  un maggior lasso di tempo entro il quale è possibile effettuare la rivalutazione dei beni risultati in bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2018; ha introdotto la rivalutazione gratuita per le imprese alberghiere.
  • Il Decreto Agosto (art. 110, D.L.104/2020), ha specificato la nuova rivalutazione dei beni d’impresa;
  • La Legge di bilancio 2021, con il nuovo comma 8 bis, ha esteso l’applicabilità della rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali, risultati dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2019.

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I controlli del sindaco-revisore

I soggetti chiamati ad effettuare i controlli, dovranno accertarsi innanzitutto che, gli asset oggetto di rivalutazionerientrino nel novero delle immobilizzazioni rivalutabili, e che, il loro valore di scrizione in bilancio, non si attesti a valori superiori a quello d’uso effettivamente attribuibile al bene con riguardo alla sua consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché al valore di mercato, con riferimento alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani od esteri.

A proseguo, i controlli devono incentrarsi su:

  • le metodologie contabili di rivalutazione, e valore risultante;
  • il principio di prudenza, e mantenimento della vita utile stimata;
  • il profilo fiscale;
  • l’informativa integrativa fornita.

i) Le metodologie contabili e attuative della rivalutazione

Riguardo le modalità attuative di rivalutazione[2] degli asset di impresa, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 11 della Legge n. 342/2000, e gli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 162/2001[3]. In particolare, la rivalutazione può avvenire secondo tre modalità alternative. La prassi ammette la possibilità di utilizzare, per il medesimo bene, due delle tecniche di rivalutazione[4].

  1. Rivalutazione del solo costo storico: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il coefficiente di ammortamento. Se si lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite, va incrementato il coefficiente, con menzione in nota integrativa; in tal caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato. Si  precisa che, il par. 77 del principio OIC 16 stabilisce che: “la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua”.
  2. Riduzione del fondo di ammortamento: determina lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario con allungamento della durata;
  3. Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento: il costo storico del bene da rivalutare e il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione cosicché rimane inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento.

Il controllo del sindaco-revisore verte oltre che sulla corretta applicazione del metodo, anche sul valore risultante. È bene precisare che, la rivalutazione effettuata secondo la prima e la terza modalità non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione[5]. Qualunque sia il metodo utilizzato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene[6].

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ii) Il principio di prudenza e la continuità aziendale

La rivalutazione produce un effetto positivo sul bilancio d’impresa, e sul patrimonio netto, circostanza che, comporta un miglioramento degli indici rilevanti ai fini dei rating bancari ed incrementa la capacità di credito, con effetti a cascata anche sugli indicatori di allerta del nuovo Codice della crisi di impresa[7] (per ora postergati all’anno prossimo in ragione del Covid). Inoltre, il saldo attivo, per l’importo corrispondente al maggior valore degli asset, iscritto in bilancio (al netto dell’imposta sostitutiva) nella riserva di rivalutazione, consente di coprire eventuali perdite di esercizio ed evitare le procedure di riduzione del capitale, anche al di sotto del limite legale di cui, rispettivamente, agli artt. 2446 e 2447 c.c. (artt. 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata) e la possibile causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 del Codice civile.

Per tali motivi, e perché la rivalutazione rappresenta un’esplicita deroga all’art. 2426 c.c., il sindaco-revisore deve porre particolare attenzione, sul limite del valore d’uso o valore di mercato dell’asset, ovvero sul mantenimento della sua vita utile stimata.

In tal senso l’art. 11 della Legge n. 342/2000[8] prevede che, l’organo di controllo debba indicare e motivare nella relazione al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione, ed attestare che la rivalutazione operata non ecceda il valore effettivamente attribuibile all’asset oggetto  di rivalutazione, avuto a riguardo alla sua consistenza, alla sua capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. Proprio per tale motivo, ancorché non richiesto dalla legge[9], è consigliabile commissionare ad un esperto una perizia di stima a supporto della rivalutazione.

Nel caso in cui il valore del bene rivalutato ecceda il valore d’uso o quello di mercato dell’immobilizzazione, devono essere applicate le previsioni dell’OIC 9 in tema di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2426, n. 3 del Codice civile. Secondo il principio contabile OIC 9, par. 16, “La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procederebbe alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile”. Gli amministratori dovranno, quindi, porre particolare attenzione a non operare una rivalutazione nei casi in cui sarebbe corretto porsi il problema (inverso) della svalutazione. L’eventuale mancata svalutazione. in presenza di una perdita durevole del valore rivalutato, comporterebbe una sopravvalutazione del patrimonio della società che può portare, in determinate situazioni, come nel caso di un dissesto, a responsabilità patrimoniali e penali per amministratori e organi di controllo.

La rivalutazione deve essere inoltre stimata con estrema attenzione per le imprese in perdita che potrebbero presentare problematiche in ordine al mantenimento della continuità aziendale. L’art. 2423- bis, comma 1, n. 1, c.c., prevede che, la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, in assenza del requisito della continuità aziendale, la valutazione dei beni deve essere effettuata nella prospettiva del ridotto orizzonte temporale di vita della società, fino ad adottare il criterio del valore di presumibile realizzo del bene nel caso di delibera di liquidazione della società[10].

iii) Il profilo fiscale

Il comma 699 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 stabilisce che,  “il  maggior valore attribuito ai  beni in  sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili”. Non è consentito, come invece previsto in passato per altre leggi di rivalutazione, effettuare la rivalutazione con rilevanza solo civilistica, ovvero senza il versamento dell’imposta sostitutiva. Contabilmente l’imposta sostitutiva deve essere computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi ed Irap, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva ed assume rilevanza immediata nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata. La riserva che si forma, a seguito della rivalutazione, è una riserva in sospensione d’imposta, e non distribuibile a meno che non venga affrancata. Rispetto a tale profilo, il controllo verterà sul rispetto degli adempimenti e sulla corretta gestione della loro rappresentazione in bilancio, nonché sugli effetti del differimento degli effetti fiscali se ricorrono i presupposti dell’OIC 25.

iv) L’informativa in nota integrativa

Rispetto l’informativa in nota integrativa, il controllo deve vigilare sul rispetto dei contenuti previsti dai principi contabili nazionali[11]. In particolare, devono essere indicati i criteri seguiti per la rivalutazione, la legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione ed infine l’effetto prodotto sul patrimonio netto. Allo stesso modo, sarà necessario verificare che, sia riportata notizia circa la sospensione o meno della riserva di rivalutazione e dell’eventuale vincolo alla sua distribuzione.

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Il giudizio sulla valutazione di convenienza.

Volendo esprimere un giudizio sulla convenienza della rivalutazione occorre confrontare l’esborso rappresentato dal pagamento dell’imposta sostitutiva con il vantaggio fiscale derivante dalla deduzione dei maggiori ammortamenti sulla rivalutazione, o della minore plusvalenza in caso di realizzo del bene.

A tale riguardo tenuto presente che la Legge di bilancio 2020 prevede le aliquote dell’imposta sostitutiva del 12% e del 10% rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili[12], per i beni ammortizzabili, il confronto deve essere fatto tra l’imposta sostitutiva del 12% e l’aliquota ordinaria, che per i soggetti IRES è, nella maggior parte dei casi, pari al 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%). Il risparmio è quindi pari al 15,9%, importo che tuttavia deve essere attualizzato tenendo conto che l’imposta sostitutiva è versata nell’arco di 3 anni (per importi inferiori a euro 3 milioni) mentre il risparmio fiscale deve essere ripartito sulla durata del periodo di ammortamento fiscale del bene rivalutato, tenendo conto del periodo di differimento previsto dalla norma per quanto riguarda gli effetti sulla deducibilità degli ammortamenti. In tale ottica gli attuali bassi tassi di interesse aumentano la convenienza della rivalutazione[13].

La rivalutazione degli asset, potrebbe inoltre, essere una valida leva strategica per l’allineamento dei valori di bilancio alle effettive dimensioni aziendali a favore della continuità aziendale.


[1] Cfr. Circolari Agenzia delle Entrate, n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006.

[2] Sui metodi contabili si veda F. Dezzani, I tre metodi contabili della rivalutazione dei beni d’impresa, nel fisco, 5/2019.

[3] Il D.M. 162/2001 ha definito le specifiche tecniche di rivalutazione, criteri di individuazione delle categorie omogenee di beni rivalutabili ed il regime fiscale delle poste patrimoniali formatesi a fronte della rivalutazione degli asset. Alcune di queste regole rivivono all’interno dei regimi attualmente vigenti, costituendo la base giuridica di riferimento.

[4] Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 22

[5] Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia o il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità, Cfr OIC 16.

[6] Cfr.  Par. 75 del principio OIC 16, “Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato”

[7] Si veda CNDCEC “Crisi d’impresa- Gli indici di allerta” 20 ottobre 2019

[8] Cfr. comma 702 della Legge di bilancio 2020.

[9] Cfr. Circolare Assonime 7.2.2013 n. 2.

[10] A riguardo si veda OIC 11 e OIC 5

[11] Cfr. OIC, Documento interpretativo 5, aprile 2019

[12] Diversamente dalle due aliquote previste della precedente legge di rivalutazione del 16% e del 12%.

[13]  A riguardo la  rivalutazione si presenta più conveniente rispetto sia  alla  disciplina di affrancamento dei maggiori valori dei beni a seguito di operazioni straordinarie in neutralità fiscale (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda), atteso che l’art. 176, comma 2-ter, T.U.I.R. prevede aliquote a scaglioni nella misura del 12%, 14% o 16% (rispettivamente fino a 5 milioni di euro, da 5 a 10 milioni di euro e oltre 10 milioni di euro), che dell’affrancamento speciale di cui all’art. 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 prevede una aliquota unica del 16%.


Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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