A distanza di poco più di un anno dalla pubblicazione del d.lgs. 14/2019 è
stato approvato il Decreto Correttivo (d.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020), contenente disposizioni modificative e integrative al Codice della Crisi d’Impresa a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 dell’8 marzo 2019.
L’articolo è tratto dal Libro Gli adempimenti di sindaci e revisori
Sono state previste, in sintesi, diverse modifiche formali e sostanziali al d.lgs. 14/2019, alcune di grande portata, ed in particolare:
– all’art. 2, nella definizione di crisi, la locuzione “difficoltà economico-finanziaria” viene sostituita dalla locuzione “squilibrio economico finanziario”;
– all’art. 15 la soglia di rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per la segnalazione dei creditori qualificati per i versamenti omessi è ridotta a soglie più contenute (indicativamente al 10% del volume d’affari dichiarato per l’esercizio precedente) adattandole alle dimensioni dei contribuenti; viene altresì definito il termine assegnato all’Agenzia delle Entrate per la segnalazione di competenza, fissandola non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis d.P.R. 633/1972;
– all’art. 14 viene estesa anche ai Revisori la deroga all’obbligo di riservatezza in merito alla segnalazione obbligatoria da inviare all’O.C.R.I.; contestualmente è introdotto anche un obbligo di informazione reciproca posto a carico di Organi di Controllo e di Revisori, qualora intendano inviare la segnalazione interna all’Amministratore o al Consiglio di Amministrazione;
– il collegio dell’O.C.R.I. sarà tenuto all’obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero (art. 22), nei casi di inerzia del debitore o di esito negativo delle trattative, solo se non risulti che il debitore abbia comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
dell’insolvenza;
– è stato infine interamente sostituito l’art. 377 rubricato Assetti organizzativi societari, precisando che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 c.c., secondo comma, spetta esclusivamente agli Amministratori, superando così le incertezze interpretative legate alla preesistente sovrapposizione del piano organizzativo con quello gestorio.
Novità di rilievo sono contenute anche nel d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, più comunemente conosciuto come Decreto Liquidità, che all’art. 5 differisce, tra l’altro, l’entrata in vigore del Codice della Crisi, per esigenze legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, al 1° settembre 2021 e, con essa, la proroga dell’applicazione dei sistemi di allerta per la generalità delle aziende e dei relativi Organi di Controllo, superando, va da sé, la precedente proroga di 6 mesi (dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021) disposta dal Decreto Cura Italia (d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
L’articolo è tratto dal Libro Gli adempimenti di sindaci e revisori