I revisori e le verifiche sulla continuità nel bilancio 2020

di Stefano Pizzutelli - - Commenta

Nel capitolo 2.3 (l’articolo è tratto dall’e-book Bilanci 2020 Guida pratica per società revisori sindaci) sono stati descritti i controlli che il revisore deve espletare in materia di continuità aziendale.

È evidente che l’applicazione del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 vada adattata alla particolarità della situazione e innanzitutto alla possibilità di esercizio della deroga.

L’analisi del revisore sulla continuità aziendale si basa infatti sull’esame della valutazione che gli amministratori devono eseguire in merito alla sussistenza della continuità aziendale per almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Per l’esercizio 2020 la valutazione deve comunque essere effettuata, alla luce di quanto specificato dal Documento interpretativo n. 8 dell’OIC che richiede che nei casi in cui, nei 12 mesi, non si ritenga che sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, in nota integrativa la società debba descrivere le circostanze che portano ad una tale conclusione e, per quanto prevedibile ed attendibile, i prevedibili effetti che le circostanze potrebbero comunque produrre sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quindi:

Se esisteva continuità al 31/12/2019, ma non esiste continuità al 31/12/2020 à in nota integrativa le circostanze che portano a tale conclusione e gli effetti sul bilancio Il revisore deve valutare tale valutazione degli amministratori

Qualora la società si avvalga della deroga le situazioni possibili sono due:

  1. il revisore era revisore anche del bilancio 2019
  2. il revisore è stato nominato in sede di approvazione del bilancio 2019

Ipotesi a)

Nel caso in cui il revisore ha rilasciato il giudizio anche sul bilancio 2019, deve aver verificato in sede di controllo contabile di tale bilancio la valutazione operata dalla società. La società potrebbe aver esercitato la deroga anche nel bilancio 2019, ovvero aver comunque valutato, anche dopo l’analisi dell’impatto degli eventi successivi, reputati irrilevanti, che la continuità esistesse e quindi, in entrambi i casi, aver redatto il bilancio eseguendo la valutazione delle voci nel presupposto della continuità aziendale.

In tal caso il revisore deve eseguire la valutazione della continuità al 31/12/2020 solo ai fini della necessità di informativa nel caso in cui non esistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività entro i 12 mesi dalla chiusura del bilancio.

In ogni caso, il revisore deve analizzare

  • l’informativa che gli amministratori danno in nota integrativa, nelle politiche contabili, per quel che concerne in generale l’applicazione della deroga, con eventuale richiamo al bilancio 2019;
  • l’informativa che gli amministratori danno in nota integrativa in merito a fattori di rischio, assunzioni effettuate, incertezze identificate e piani futuri;
  • le indicazioni in relazione sulla gestione in ambito di informativa sui rischi ed incertezze e sull’evoluzione prevedibile della gestione.

In questa ipotesi appare consigliabile, in assenza di altri rilievi da indicare nella relazione di revisione, inserire nella relazione stessa almeno un paragrafo di Richiamo di informativa ed eventualmente anche un paragrafo di Altri aspetti, ai sensi del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 706 e in ossequio all’art. 14, secondo comma, lettera d) del D.Lgs

Richiamo di informativa – Applicazione del secondo comma dell’art. 38-quater della L. 77/2020  
Richiamo l’attenzione sul paragrafo delle politiche contabili nel quale gli amministratori riportano che la società si è avvalsa della deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-quater della L.77/2020, mediante il rimando al paragrafo del bilancio precedente nel quale si era specificato che quel bilancio era stato redatto nel presupposto della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 del Principio Contabile OIC 11, senza tenere conto degli eventi successivi di cui al paragrafo 59 c) del Principio contabile OIC 29. Richiamo inoltre l’attenzione sul paragrafo intestato “Continuità aziendale” della Nota integrativa, nel quale gli amministratori dopo aver ribadito l’esercizio della deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-quater della L.77/2020, hanno indicato i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per fare fronte a tali rischi ed incertezze. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.    
Altri aspetti – Applicazione del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 Come indicato nel precedente paragrafo denominato “Richiamo di informativa”, gli amministratori hanno esercitato la deroga stabilita dal secondo comma dell’art. 38-quater della L.77/2020, ritenendo sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019, con rimando a quanto specificato in tale bilancio. Alla luce di tale circostanza, ho tenuto conto della deroga nell’applicazione del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570.   Paragrafo ai sensi dell’art. 14, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. 39/2010 In merito alla previsione dell’art. 14, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. 39/2010 che richiede allo scrivente una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale, si rimanda a quanto specificato nei paragrafi “Richiamo di informativa” e “Altri aspetti”, in conseguenza dell’esercizio da parte della società della deroga ai sensi del secondo comma dell’art. 38-quater della L.77/2020.

L’articolo è un breve estratto tratto dall’e-book Bilanci 2020 Guida pratica per società revisori sindaci autore Stefano Pizzutelli


Autore dell'articolo
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Stefano Pizzutelli

Dottore commercialista e Revisore legale - ODCEC Frosinone. Revisore di enti pubblici e di società private, è stato componente della “Com¬missione Principi di Revisione” del CNDCEC. Già componente del Tax department di una Big Four.

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