informativa leasing ifrs16

L’informativa di bilancio sui leasing secondo l’ifrs 16

di Antonella Quindici - - Commenta

L’IFRS 16 – Leasing a partire dal 2019 ha sostituito lo IAS 17 nella disciplina del leasing per i soggetti che redigono i bilanci secondo i Principi Contabili Internazionali. Vediamo di seguito le modalità di utilizzo aggiornate.

Disciplina generale del leasing

L’IFRS 16 definisce il leasing come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario il diritto di utilizzo di un determinato bene per un periodo prestabilito a fronte di uno o più pagamenti.

Il Principio indica i seguenti requisiti che devono essere soddisfatti per affermare che il contratto che si sta analizzando si configuri come leasing:

  • esistenza di un bene identificato;
  • attribuzione al locatario del diritto di controllare l’utilizzo del bene nel corso della durata del leasing a fronte del corrispettivo pattuito.

Un bene è da considerarsi identificato se nel contratto è specificato da elementi univoci oppure se il fornitore al fine di adempiere alla propria obbligazione può utilizzare solo un preciso bene. Il diritto di controllare l’utilizzo è costituito dal diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo dell’attività e dal diritto di decidere sull’utilizzo dell’attività.

Se un contratto viene identificato come leasing il locatario deve procedere con l’iscrizione in bilancio di un’attività (Right of use asset) e di una passività finanziaria (Lease liability). Nel conto economico il locatario deve esporre l’ammortamento del diritto d’utilizzo e gli interessi passivi per leasing tra gli oneri finanziari.

L’informativa dei leasing nel bilancio del locatario

L’IFRS 16 oltre a disciplinare il trattamento contabile dei leasing indica anche le informazioni integrative da riportare in bilancio.

In particolare, il locatario deve fornire tutti quegli elementi reputati necessari per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari.

Occorre dunque indicare quanto segue:

a) l’ammortamento riferito alle attività consistenti nel diritto d’utilizzo, suddividendolo per classe di attività sottostante;

b) l’ammontare degli interessi passivi legati alla passività del leasing

c) i costi sostenuti per i leasing a breve termine per i quali si è deciso di non applicare l’IFRS 16 (da tali leasing possono essere esclusi quelli aventi una durata pari o inferiore a un mese); 

d) i costi relativi ai leasing di attività di modesto valore per i quali si è deciso di non applicare l’IFRS 16, ad eccezione di quelli già ricompresi nel punto precedente; 

e) i costi sostenuti a fronte dei pagamenti variabili dovuti non inclusi nella valutazione delle passività del leasing;

f) i proventi derivanti dai sub-leasing;

g) il totale dei flussi finanziari in uscita per i leasing;

h) ulteriori attività consistenti nel diritto di utilizzo che si vanno ad aggiungere al leasing iniziale;

i) gli utili o le perdite derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione;

j) il valore contabile delle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di chiusura dell’esercizio per ogni classe di attività sottostante.

Inoltre, il Principio stabilisce che:

  1. il locatario deve indicare l’importo dei suoi impegni per i leasing a breve termine contabilizzati non applicando l’IFRS 16, se alla chiusura dell’esercizio ve ne sono di ulteriori rispetto a quelli a cui si riferiscono i costi per i leasing a breve termine di cui sopra (lettera c);
  2. se le attività consistenti nel diritto di utilizzo soddisfano la definizione di investimento immobiliare, il locatario deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui allo IAS 40 – Investimenti immobiliari;
  3. se il locatario valuta le attività consistenti nel diritto di utilizzo a importi rideterminati applicando lo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari, per tali attività deve presentare le informazioni previste dallo stesso IAS 16;
  4. il locatario deve presentare per le passività del leasing un’analisi delle scadenze come statuito dall’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative.

Sono altresì previste altre informazioni qualitative o quantitative supplementari al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio sufficienti elementi per valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del locatario. Tali informazioni supplementari riguardano tra l’altro:

  1. la natura dell’attività di leasing
  2. i flussi finanziari in uscita a cui il locatario è potenzialmente esposto che non rientrano nella valutazione della passività del leasing;
  3. le restrizioni o gli accordi imposti dai leasing;
  4. le operazioni di vendita e di retrolocazione.

L’informativa dei leasing nel bilancio del locatore

Per quanto concerne il locatore, occorre fornire tutti quegli elementi reputati necessari per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari.

Per quanto riguarda le principali informazioni integrative che il locatore deve riportare in bilancio, bisogna distinguere tra leasing finanziario e leasing operativo.

Il locatore per i leasing finanziari deve indicare:

  • eventuali utili o perdite derivanti dalla vendita;
  • i proventi finanziari sull’investimento netto nei leasing;
  • i proventi relativi ai pagamenti variabili per i leasing non inclusi nella valutazione dell’investimento netto.

Tali informazioni vanno riportate in formato tabellare, a meno che un formato diverso sia ritenuto più idoneo al fine di fornire una chiara esposizione al lettore del bilancio.

Occorre dare una spiegazione qualitativa e quantitativa delle modifiche significative del valore contabile dell’investimento netto nei leasing finanziari e bisogna presentare un’analisi delle scadenze dei pagamenti per i leasing da ricevere.

A fronte dei leasing operativi il locatore deve indicare i proventi, riportando separatamente i proventi relativi ai pagamenti variabili per i leasing che non dipendono da un indice o da un tasso e, come già visto per il leasing finanziario, deve specificare l’analisi delle scadenze dei pagamenti da ricevere.

Il locatore deve inoltre applicare le disposizioni sulle informazioni integrative dello IAS   IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari, dello IAS 36 – Riduzione di valore delle Attività, dello IAS 38 – Attività Immateriali, dello IAS 40 – Investimenti immobiliari e dello IAS 41 – Agricoltura per le attività oggetto di leasing operativo.

In generale il locatore deve anche consentire all’utilizzatore del bilancio di valutare la natura delle attività di leasing e il modo in cui gestisce il rischio associato ai diritti che conserva sulle attività sottostanti.


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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