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Cambiamenti di stima ed errori: le rilevazioni secondo lo IAS 8

di Antonella Quindici - - 1 Commento

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori – si occupa appunto, sia del cambiamento delle stime, sia delle modifiche che è necessario apportare sul bilancio in caso di errori. Bisogna distinguere le correzioni degli errori dai cambiamenti nelle stime contabili in quanto queste ultime sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive e non devono essere trattate come gli errori. 

Le stime all’interno del bilancio

Molti elementi del bilancio non possono essere misurati e valutati con precisione a causa delle incertezze proprie della gestione aziendale e in tal caso bisogna ricorrere a delle stime. Alcuni esempi possono essere costituiti:

  • dall’esigibilità dei crediti,
  • dall’obsolescenza del magazzino,
  • dalle vite utili dei beni ammortizzabili.

Ovviamente una stima può essere rettificata nel caso in cui intervengano cambiamenti nelle circostanze sulle quali si era basata o a seguito di ulteriori informazioni a disposizione.

L’effetto di un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato a conto economico prospetticamente a partire dall’esercizio in cui è avvenuto. La rilevazione prospettica implica che il cambiamento è applicato a partire dalla data del cambiamento di stima. 

Un cambiamento nella stima contabile può influire sul risultato economico del solo esercizio corrente o anche sul risultato economico di esercizi futuri. Ad esempio, una modifica nella stima del valore delle perdite su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e conseguentemente viene rilevato unicamente nell’esercizio corrente. Invece, un cambiamento nella vita utile stimata di un bene ammortizzabile ha impatti sia sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente che degli esercizi futuri fino al termine della vita utile residua. 

Nelle informazioni integrative vanno indicate la natura e l’importo che il cambiamento di stima contabile ha avuto sull’esercizio corrente o si prevede abbia sugli esercizi futuri, a meno che effettuare una tale valutazione non sia fattibile.

Gli errori all’interno del bilancio

Nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio è possibile che vengano commessi degli errori. Lo IAS 8 specifica che il bilancio non è conforme ai Principi Contabili Internazionali se vi sono errori rilevanti oppure se presenta errori irrilevanti ma commessi intenzionalmente per ottenere una particolare rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari.

Un errore è considerato rilevante se è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio. La rilevanza, dunque, dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione. In particolare, la dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire un fattore dirimente.

Gli errori rilevanti di esercizi precedenti vanno corretti retroattivamente nel primo bilancio che andrà presentato, determinando nuovamente gli importi comparativi per l’esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l’errore. Se l’errore è stato commesso antecedentemente al primo esercizio precedente presentato, occorre determinare nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio precedente che è stato presentato.

Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore per uno o più esercizi precedenti, si deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è possibile, che potrebbe coincidere anche con l’esercizio corrente.

Inoltre, se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore all’inizio dell’esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti l’entità deve rideterminare i valori interessati nell’informativa comparativa per correggere l’errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

La correzione di un errore rilevante relativo ad un esercizio precedente non deve incidere sul risultato economico dell’esercizio nel quale l’errore stesso è stato scoperto.

Nell’informativa bisogna esplicitare:

  • la natura dell’errore di un esercizio precedente,
  • l’importo della rettifica per ciascuna voce di bilancio interessata,
  • l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio precedente presentato e
  • qualora la determinazione retroattiva del valore non sia fattibile per un particolare esercizio precedente, bisogna indicare le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.

Sullo IAS 8 puoi leggere anche Criteri di selezione degli IFRS secondo lo Ias 8


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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