Crisi di azienda: la funzione dei sindaci e revisori

di Luigi Pellecchia - - Commenta

Con il novellato D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti novità relativamente alla prevenzione dello stato di crisi dell’impresa e la difesa della continuità dell’attività.

Il predetto decreto legislativo, con l’art. 377,  dispone che “la gestione dell’impresa debba essere svolta nel rispetto del c.c. secondo quanto previsto all’art. 2086, 2°c  .”, confermando il nuovo ruolo che deve avere l’organizzazione nonchè la pianificazione dell’impresa in funzione della preservazione della continuità aziendale.

L’art. 14, 1°c, del  D.Lgs 14/2019 attribuisce sia all’organo di controllo, sia a quello di revisione, un’importanza strategica al fine di favorire il mantenimento delle condizioni di continuità dell’attività, inoltre tale esercizio, dovrà essere esercitato considerando le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due organi.

Il collegio sindacale ha il compito di  vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto d’impresa, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolar modo sull’assetto organizzativo  e  contabile  adottato e che gli stessi siano adeguati  a  rilevare tempestivamente i segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di  continuare  a  operare.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2403 bis c.c., lo stesso collegio sindacale,  può procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori chiarimenti sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo  di  revisione  legale, invece, ha il compito di effettuare  un controllo  legale  sui  conti,  deve esprimere  un  giudizio  sul  bilancio, sia su quello di  esercizio, sia su quello consolidato ove redatto, esso deve verificare, inoltre, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Infine deve illustrare il risultato della revisione legale.

Lo scambio di informazioni tra questi due organi, così come previsto dall’art. 2409 septies c.c., deve essere tempestivo e rilevante al fine di decifrare eventuali crisi d’impresa e/o insolvenze.

La legge, inoltre, definisce anche modalità e tempistiche di talune informazioni, chiarendo che le stesse devono essere motivate, fatte per iscritto, con PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione; la comunicazione deve poi riportare la definizione del termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese”. (D.Lgs. 14/2019, art.14 2 co.).

Nel caso in cui riceva segnalazioni dal revisore relativamente alla mancanza dei requisiti sulla continuità aziendale o valuti che il sistema di controllo e l’organizzazione interna non siano più in grado di interpretare la capacità dell’impresa di continuare ad operare, il collegio sindacale, deve:

  • richiedere  informazioni  e  chiarimenti  (art.  2403  bis c.c.),  partecipando  alle riunioni del CDA, delle assemblee e del comitato esecutivo;
  • richiedere  all’organo  amministrativo  di  intervenire  tempestivamente,  ponendo  in essere azioni idonee a garantire la continuità aziendale e,  nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni, richiedere chiarimenti da parte degli amministratori;
  • vigilare  sull’attuazione  dei  provvedimenti  adottati  dall’organo  amministrativo richiedendo, nel caso, l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

In caso di immobilità, da parte degli amministratori, per la gestione dello stato di crisi, il collegio sindacale può convocare  l’assemblea  ai  sensi dell’art.  2406 c.c.,  previa  comunicazione  all’organo  amministrativo.

Nel caso in cui  l’assemblea  non  ponga  in  essere  le  azioni  necessarie  al  superamento  della  crisi, oppure la convocazione della stessa assemblea risulti vana (per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, per disaccordo dei soci, per assemblee deserte ecc.) i sindaci, in presenza di gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al tribunale (art. 2409 c.c.).

I  sindaci  e  i  revisori,  successivamente  alla  segnalazione, nel caso ravvisassero un’ omessa o  insufficiente risposta, ovvero in caso di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informano tempestivamente l’Ocri (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), fornendo a quest’ultimo ogni elemento utile per mettere in atto le opportune azioni, anche in deroga all’art.2407 c.1, c.c. (art.14, co.2, D.Lgs. 14/2019).

Giova comunque ricordare che  al collegio  sindacale  già la riforma del diritto societario avuta nel 2003 aveva conferito funzioni sia di carattere preventivo, sia di carattere impeditivo, tra le quali:

  • la possibilità di convocare l’assemblea in caso  di  inerzia  dell’organo amministrativo;
  • la  promozione  dell’azione  di  responsabilità;
  • la possibilità  di  richiedere  l’intervento  del  tribunale  nel  caso  si  ravvisassero gravi irregolarità dell’organo amministrativo.

Infine, è compito delle assemblee dei soci valutare le funzioni esercitate dai due organi e provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.


Autore dell'articolo
mm

Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

dodici − 7 =