Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali l’IFRS 11 definisce la rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi a controllo congiunto. Tali tipi di accordo sussistono quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le Parti che per l’appunto condividono il controllo. Dunque, in tale fattispecie nessuna delle Parti controlla singolarmente l’accordo e ciascuna può impedire a una qualsiasi delle altre Parti, o a un gruppo di esse, di farlo. Un accordo può essere considerato a controllo congiunto anche se non tutte le Parti hanno tale tipo di controllo.
Controllo congiunto e quote
La definizione di controllo ci viene data dall’IFRS 10 che specifica che un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, oppure detiene dei diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con essa e allo stesso tempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti mediante l’esercizio del proprio potere su tale entità.
L’IFRS 11 fornisce anche un chiaro esempio di caso in cui lo stesso processo decisionale concordato dalle Parti nell’ambito dell’accordo contrattuale implica di per se stesso la presenza di un controllo congiunto. Il Principio IFRS infatti richiama il caso in cui due Parti stipulino un accordo in base al quale ciascuna detenga il 50 per cento dei diritti di voto ma è necessario almeno il 51 per cento di tali diritti per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti e conseguentemente le Parti hanno implicitamente concordato di avere il controllo congiunto dell’accordo.
In altri casi è stabilita una quota minima dei diritti di voto necessari per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti. Nell’ambito di questa fattispecie il Principio precisa che non rientra tra gli accordi a controllo congiunto quello in cui la quota minima dei diritti di voto può essere ottenuta attraverso diverse combinazioni di accordo tra le Parti, a meno che sia specificato quali sono le Parti alle quali sia richiesto il consenso unanime per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti.
Controllo congiunto e joint venture
Gli accordi a controllo congiunto possono essere stipulati per diverse finalità. Ad esempio possono essere finalizzati a condividere costi e rischi oppure a garantire alle parti l’accesso a nuove tecnologie o nuovi mercati.
Inoltre, possono essere costituiti utilizzando strutture e forme giuridiche diverse. Infatti, alcuni accordi non richiedono che l’attività economica oggetto dell’accordo stesso sia condotta utilizzando un veicolo separato. Altri, invece, richiedono la costituzione di un veicolo separato.
La classificazione degli accordi a controllo congiunto dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle Parti e se ne ravvisano due tipologie:
- attività a controllo congiunto o joint operation: in tal caso le Parti che hanno il controllo congiunto detengono diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo;
- joint venture: in tal caso le Parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo.
Nell’ambito di una joint operation un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in un’attività a controllo congiunto, quanto di seguito indicato:
- le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;
- le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;
- i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto;
- la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto;
- i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.
Nell’ambito di una joint venture il partecipante all’Accordo deve rilevare la propria interessenza come una partecipazione e contabilizzarla seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint venture.
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