Denunce al Tribunale da parte del Collegio Sindacale

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l’ispezione sono a carico della società ed il Tribunale può revocare anche i soli amministratori.

Analizziamo i presupposti della denuncia:

fondato sospetto: l’organo di controllo deve manifestare un fondato sospetto fornendo indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia. Non è invece tenuto a provarne l’effettiva esistenza. Quest’ultima deve essere provata attraverso il controllo giudiziario

gravi irregolarità: possono consistere nel compimento o nell’omissione di atti che comportano violazioni di norme di legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione (ad. es. irregolare tenuta della contabilità, redazione di un bilancio falso, operazioni compiute dagli amministratori in conflitto di interessi). L’irregolarità rileva anche nel caso in cui possa determinare un danno anche solo potenziale alla società e non necessariamente un pregiudizio effettivo. Le gravi irregolarità devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento del Tribunale. Il procedimento di controllo si arresta quando esse vengono eliminate.

Generalmente il Tribunale ascolta in camera di consiglio i componenti dell’organo di gestione e di controllo assumendo le informazioni necessarie ed eventualmente disponendo l’ispezione dell’amministrazione della società.

Al termine del procedimento il Tribunale emette un provvedimento che può consistere, nei casi più gravi, nella revoca dei componenti dell’organo amministrativo e nella nomina dell’amministratore giudiziario.

ricorso: la denuncia di fondato sospetto di irregolarità deve essere presentata mediante ricorso; è improcedibile la domanda presentata con atto di citazione. Il ricorso deve essere notificato sia ai membri dell’organo di gestione sia alla società.

giudice competente: il ricorso deve essere presentato al Tribunale civile della circoscrizione in cui si trova la sede legale della società. Quando la sede legale è fittizia, è legittimo proporre ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede effettiva. Il trasferimento della sede nel corso della denuncia non incide sulla competenza territoriale del Tribunale già investito del ricorso.

audizione dell’organo di gestione: si ritiene che il Tribunale debba convocare oltre ai componenti dell’organo di gestione anche la società e l’organo di controllo, affinché questi ultimi possano conoscere e confutare le difese dell’organo di gestione.

assunzione di informazioni: il Tribunale può, anche d’ufficio, assumere informazioni e disporre l’audizione di soggetti interessati o a conoscenza dei fatti.

Il Tribunale può ordinare con decreto l’ispezione giudiziaria dell’amministrazione della società se ricorrono le seguenti condizioni:

– risulta fondato il sospetto delle irregolarità denunciate

– le irregolarità sono gravi e tali dunque da determinare un pericolo o un danno per la società

– le irregolarità sono accertabili sulla base della documentazione offerta dall’organo di controllo oppure attraverso le ammissioni dei componenti dell’organo di gestione.

Da un punto di vista operativo il Tribunale nel decreto nomina uno o più ispettori giudiziari scegliendoli tra le persone che ritiene più indicate e stabilisce modalità e durata dell’incarico.

L’ispettore giudiziario compie le indagini dirette ad appurare se sussistono realmente le irregolarità denunciate con i più ampi poteri nella ricerca di atti di irregolare gestione.

Se le violazioni denunciate sussistono, il Tribunale :

– può disporre con decreto provvedimenti provvisori – convoca l’assemblea per le conseguenti deliberazioni;

– nei casi più gravi, revoca i componenti dell’organo di gestione e nomina un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata.

Esempi di gravi irregolarità ravvisate in sede giudiziaria:

̶ Mancato rispetto del canone della diligenza

̶ Inosservanza del divieto di agire in conflitto di interessi

̶ Disfunzioni che influiscono sulla regolarità della gestione: l’irregolare tenuta della contabilità; la violazione di regole stabilite da un ente certificatore; l’omessa redazione del bilancio come pure il suo omesso deposito presso la sede sociale o la circostanza che al collegio sindacale non ne sia stata consegnata la bozza e la documentazione contabile aggiornata al pari della mancata convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione; la delibera con la quale i due componenti del consiglio di amministrazione di una s.p.a. si attribuiscano disgiuntamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (delibera nulla, oltretutto, per la palese violazione del principio di collegialità dell’amministrazione plurisoggettiva sancito per le s.p.a. dall’art. 2380 bis); l’attribuzione a terzi, da parte dell’amministratore unico, di ogni potere di gestione.


Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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