Novità per i revisori nel correttivo al Codice della Crisi e Insolvenza

di Luigia Lumia - - Commenta

E’ stato pubblicato in gazzetta il Decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020.

Tra le tante novità segnaliamo quelle che riguardano commercialisti e revisori, in particolare;

1) L’aggiunta all’art. 14 del nuovo codice di un periodo attinente l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, precisando che, così come i sindaci anche i revisori sono esonerati dall’obbligo di segretezza previsto dall’art. 2407 del codice civile e dall’osservanza dei commi 1 e 2 dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

Gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori devono tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione devono informare l’organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione.

Ricordiamo che il testo dell’art. 9-bis del d.lgs 39 in merito alla Riservatezza e segreto professionale prevede che “Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale”.

2) Importanti modifiche riguardano anche l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) sia in tema di nomina che composizione dello stesso. In particolare, la modifica interviene sull’articolo 17, il quale, con riguardo agli organismi di composizione della crisi di impresa, disciplina la nomina e la composizione del collegio. In particolare i revisori sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste – in modo da “ristabilire l’osservanza dei principi di delega” (come si precisa nella relazione illustrativa) – le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI.

3) Di rilievo, anche la modifica della disciplina dell’albo dei gestori della crisi con la previsione, tra l’altro, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro della partecipazione a corsi di formazione della durata di quaranta ore invece che 200.

Le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all’albo, in particolare l’obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, che il d.m prevede debbano avere una durata di 200 ore, mentre ora il decreto approvato specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore.

Per il primo popolamento dell’albo è inoltre previsto che:

  • i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, appartenenti alle categorie professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori
  • i soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale

devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019.

Coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 352 che sono: essere iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Leggi anche Decreto correttivo del Codice della Crisi: cosa cambia


Autore dell'articolo
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Luigia Lumia

Ragioniere Commercialista (Bologna, n. 500/1978). Fondatrice e Direttore Responsabile del sito www.fiscoetasse.com, dal 1999 il portale di informazione fiscale di riferimento italiano.

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