Covid 19: riconsiderazione del rischio di revisione

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

Nella presente disamina, si vuole precisare come in ottemperanza al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300, intitolato “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”, al paragrafo 10 del medesimo principio, si prevede che “il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario nel corso dello svolgimento della revisione”.

A tal proposito la diffusione del COVID-19 e le conseguenti misure restrittive non impattano soltanto sulle modalità di raccolta degli elementi probativi da parte del sindaco-revisore, ma influenzano (in alcuni casi, anche in maniera significativa) lo stesso rischio di revisione, che subisce l’impatto dell’imprevedibilità e dell’incertezza caratterizzanti l’attuale emergenza sanitaria.

Inoltre, occorre tener conto che il rischio di revisione è stato determinato in uno scenario completamente difforme da quello attuale; di conseguenza, la fase di pianificazione del lavoro di revisione è stata svolta senza tenere conto di tale rischio e/o prendendo in considerazione rischi differenti che, in presenza di crisi pandemica, possono risultare anche intensificati o affiancati da altri, prima non considerati.

A ben vedere, tale problematica risulta – per le revisioni dei bilanci relativi all’esercizio 2019 – attenuata dalla considerazione secondo cui l’emergenza sanitaria rappresenta un evento successivo che non influenza in alcun modo il processo di stima dei valori di bilancio; cionondimeno, si accentua la necessità di verificare con maggiore attenzione, per la rilevanza che ha assunto, la completezza e l’appropriatezza dell’informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria.

Nel riconsiderare il rischio di revisione, infatti, il sindaco-revisore dovrà svolgere accurate analisi in termini di informazioni, qualitative e possibilmente quantitative, rese dagli amministratori in nota integrativa sugli eventi successivi alla chiusura del bilancio; sulle principali incertezze significative che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale e, nella relazione sulla gestione, sui principali rischi ai quali è esposta la società e sull’evoluzione prevedibile della gestione.

Tale attività di riconsiderazione richiede l’esercizio del giudizio e dello scetticismo professionale del revisore, in quanto è necessario legare gli aspetti connessi all’emergenza sanitaria alle caratteristiche precipue dell’impresa oggetto di revisione.

Le valutazioni del sindaco-revisore, nonché gli elementi documentali posti a supporto di tali valutazioni, andranno documentati all’interno delle carte di lavoro che man mano dovranno essere riviste ed aggiornate.

Il sindaco-revisore, nell’ambito dei doveri ex art. 2403 c.c., deve, tra l’altro, vigilare sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La riconsiderazione e l’eventuale rideterminazione del rischio di vigilanza precedentemente definito da parte del sindaco-revisore, la necessità di valutare l’impatto delle limitazioni dei DPCM e dei Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sulla modalità di raccolta degli elementi probativi, nonché le problematiche considerazioni da fare in relazione alla verifica del presupposto della continuità aziendale.

In moltissime società, come detto, l’evento pandemico ha determinato l’insorgenza di nuovi rischi e ne ha accentuato la significatività di altri già presenti. Il sindaco-revisore, sulla base della “Norma di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate” n. 3.1.14, dovrà, dunque, riconsiderare il risk approach precedentemente pianificato ai fini delle attività di vigilanza.

Le principali aree di vigilanza che, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19, potrebbero essere maggiormente critiche sono le seguenti:

1) Adeguatezza degli assetti organizzativi. La crisi da COVID-19 richiede agli amministratori la redazione di piani emergenziali tempestivi per affrontare il drastico calo dei ricavi e dei correlati flussi di cassa con una serie di misure tese a mitigare l’effetto negativo in atto.

2) Conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in base ai diversi DPCM che si sono susseguiti.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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