I chiarimenti del Mef sulla non revocabilità degli organi di controllo e dei revisori di srl e cooperative già nominati.
L’art. 379 comma 3 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevedeva, a parziale modifica dell’art. 2477 del codice civile, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative (in linea con i parametri fissati dal primo comma dello stesso articolo) dovessero provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Successivamente il legislatore, spinto dall’emergenza pandemica da Covid-19, è intervenuto (art. 51 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto rilancio”) prevedendo che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, all’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all’esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all’esercizio 2021». Tale modifica, dunque, rende possibile alle società di fare le prime nomine dei revisori legali e degli altri organi di controllo prima dell’approvazione del bilancio 2021.
La possibilita di revoca dell’organo di controllo
Si è posto allora il problema di stabilire se debbano essere revocati o meno gli amministratori già nominati prima dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 o addirittura relativi agli esercizi 2017 e 2018 in caso di nomina deliberata prima del 16 dicembre 2019, come prevedeva l’originaria stesura dell’art. 379 del CCII.
La soluzione è stata opportunamente data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, lo scorso 15 ottobre in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 del Senatore De Bertoldi.
Nella risposta si evidenzia che “l’obbligo di nomina e i casi in cui lo stesso ricorra sono previsti dall’articolo 2477 del codice civile, così come modificato dall’articolo 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza, il quale indica anche il termine finale entro cui tale obbligo deve essere adempiuto. L’articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 realizza una ulteriore proroga del citato termine entro il quale le società devono procedere alla nomina degli organi di controllo. Infatti, la data entro la quale effettuare la nomina dei revisori e del collegio sindacale per le società che integrino i requisiti previsti dall’articolo 2477 del codice civile, originariamente fissata in nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’articolo 379 del Codice della crisi, è stata prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 ad opera dell’articolo 8, comma 6-sexies del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (cosiddetto Milleproroghe), e successivamente alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021, quindi al periodo aprile-giugno 2022), dall’articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Pertanto – secondo quanto si legge nella risposta – “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo di cui all’articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo, (“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021”, recita testualmente l’articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.
Dunque, sulla base del chiarimento del MEF, è lecito ritenere che i revisori legali e gli organi di controllo, la cui nomina sia stata deliberata prima della proroga disposta dalla Legge 77/2020, non debbano essere revocati e le società che non avessero adempiuto all’obbligo prima dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 sono rimessi in termini.
Tale soluzione appare in linea con l’opinione espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti i quali, nelle conclusioni del Documento di ricerca “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi” pubblicato il 15 ottobre 2020 sottolineano che “il legislatore non ha previsto la revoca dei revisori legali nominati da parte delle società che, in epoca anteriore alla data di pubblicazione dell’art. 51-bis del Decreto “Rilancio”, hanno ottemperato agli obblighi di legge. Le nuove previsioni di cui all’art. 51-bis del Decreto “Rilancio”, pertanto, non sembrano rappresentare una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo legale della revisione: non si tratta, infatti, di disposizioni destinate a modificare i parametri dimensionali da cui deriva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, bensì, come anche avvalorato dalla recente risposta fornita dall’Ufficio del coordinamento legislativo del MEF, di previsioni finalizzate unicamente a dilatare i termini entro cui le società, laddove non vi abbiano già provveduto, possano procedere ad effettuare le prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale”.