La documentazione della revisione legale: ISA 230 – Prima parte
Il presente principio ISA 230 tratta della responsabilità del revisore nella predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento della revisione contabile.
E’ bene domandarsi se nella predisposizione e richiesta documentale tutti gli elementi siano effettivamente sufficienti a svolgere adeguatamente il lavoro di cui si è ricevuto mandato.
La documentazione della revisione è utile per ulteriori finalità, che in via esemplificativa riassumiamo di seguito:
• assistere il team di revisione nella pianificazione e nello svolgimento della revisione;
• assistere i membri del team di revisione responsabili della supervisione, nel dirigere e supervisionare il lavoro di revisione e nell’assolvere le proprie responsabilità di riesame del lavoro in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220;
• permettere al team di revisione di dare conto dell’attività svolta;
• mantenere una evidenza documentale degli aspetti che mantengono la loro rilevanza nei futuri incarichi di revisione;
• permettere lo svolgimento del riesame della qualità e delle ispezioni in conformità al principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC Italia 1) ovvero a disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti almeno quanto quelle contenute nell’ISQC Italia 1;
• permettere l’effettuazione di ispezioni da parte di soggetti esterni secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da altre disposizioni applicabili.
QUALE E’ L’OBIETTIVO DEL REVISORE??
L’obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca in primo luogo una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione e soprattutto in secondo luogo evidenzi che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Da un punto di vista procedurale, la richiesta documentale rappresenta elemento cardine per svolgere un’adeguata revisione contabile e per evitare che il revisore venga in estrema ratio, sottoposto a critiche sul modo in cui ha svolto il proprio lavoro.
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E’ SEMPRE LA STESSA ??
Alla domanda dobbiamo ovviamente rispondere negativamente in quanto la forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione della revisione dipendono da fattori quali:
• la dimensione e la complessità dell’impresa;
• la natura delle procedure di revisione da svolgere;
• i rischi identificati di errori significativi;
• la rilevanza degli elementi probativi acquisiti;
• la natura e la portata delle eccezioni identificate;
la necessità di documentare una conclusione o gli elementi a supporto di una conclusione non facilmente desumibili sulla base della documentazione del lavoro svolto o degli elementi probativi acquisiti;
• la metodologia di revisione e gli strumenti utilizzati
DOVE DEVE ESSERE FORMALIZZATA TUTTA QUESTA DOCUMENTAZIONE ??
La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo ovvero deve indicare:
• programmi di revisione;
• analisi dei dati;
• note di commento sulle questioni emerse;
• riepiloghi degli aspetti significativi;
• lettere di conferma e di attestazione;
• checklist;
• corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Il revisore può includere nella documentazione della revisione estratti o copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi significativi e particolari). La documentazione della revisione, tuttavia, non rappresenta un sostituto delle registrazioni contabili dell’impresa
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