Il revisore e la relazione sulla gestione

di Luigi Pellecchia - - Commenta

Con il D.Lgs 32 del 2007, recepimento della Dir. 51/2003, si dà attuazione  all’obbligo da parte del revisore di esprimere un giudizio relativamente alla Relazione sulla Gestione allegata ai bilanci delle società, a partire da quelli chiusi al 31/12/2008.

La relazione sulla gestione, ormai documento importante del bilancio, assume un ruolo rilevante per l’informativa economico finaziaria che viene fornita dagli amministratori ai soggetti esterni interessati al contenuto del Bilancio.

Già con il  principio di revisione n. 001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”, adottato dalla Consob con delibera n.16801 nel febbraio 2009, si è cercato di dare un primo impulso sulla qualità delle informazioni contenute nelle relazione sulla gestione, avendo come finalità quello di appurare la congruità tra le informazioni contenute nel bilancio e quelle citate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

Sia a livello comunitario, sia a quello nazionale, il legislatore ha cominciato a porre un’attenzione sempre più forte sul contenuto della relazione sulla gestione, tanto che con il D.Lgs.30/2010 prima e del D.Lgs 139/2015 dopo, viene richiesto al revisore  di esprimere un giudizio,  oltre  che  sulla  coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, anche sulla conformità della  stessa alle norme di legge.

Inoltre, ai revisori è richiesta anche una valutazione circa l’identificazione degli errori significativi, facendo riferimento sia al governo societario, sia agli assetti della proprietà aziendale (D.Lgs. n. 58/1998).

Dalla cronologia legislativa, si evidenzia come all’attività di revisione venga conferito un ruolo sempre più importante nella funzione di controllo, e nonostante queste azioni non portino all’emissione di un giudizio di rappresentazione dei fatti dichiarati dagli amministratori, veritieri e corretti, ha comunque lo scopo ultimo di far emergere non conformità e discordanze, contenute sia nella relazione sulla gestione, sia nella documentazione probante acquisita dal revisore nella sua attività specifica.

La Consob e gli altri soggetti del MeF (Assirevi, Cndcec, Inrl) hanno provveduto ad aggiornare il principo di revisione (Isa Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, al fine di renderlo conforme secondo le disposizioni di legge intervenute.

Pertanto, con tale modifica, il revisore attraverso la sua relazione, oltre a fornire informazioni circa il governo e gli assetti della società, consente di far emergere anche eventuali discordanze tra la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e le informazioni e contenute nel bilancio.

In base al predetto principio, le informazioni vengono classificate a seconda della loro naura, quindi in funzione se esse siano estratte direttamente dal bilancio, o semplicemente riconducibili ad esso, oppure che non lo siano affatto.

Relativamente alle informazioni che non siano estratte dal bilancio o che non siano riconducibili a esso, proprio in virtù della fonte di tali dati, il revisore non è in grado di svolgere le procedure finalizzate all’espressione del giudizio sulla coerenza, pertanto per l’emissione della dichiarazione sugli errori significativi, egli non è tenuto altresì a svolgere ulteriori procedure, qualora non abbia già acquisito elementi probativi e documentazione, né svolto procedure  pertinenti,  in  quanto  non  necessarie  per l’espressione del giudizio sul bilancio.

Per la verifica sulla coerenza, al revisore non viene richiesto di confrontare tutte le informazioni e i valori contenuti nella relazione sulla gestione rispetto al bilancio, ma di tenere conto di elementi come: la significatività dell’importo/informazione, la sua criticità e le caratteristiche del sistema di controllo interno per la redazione della relazione sulla gestione.

La verifica di conformità legislativa viene svolta attraverso il raffronto con le fonti normative di riferimento, utilizzando un elenco in appendice al principo stesso.


Autore dell'articolo
mm

Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre + undici =