Requisiti per esonero dall’esame da revisore legale

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La disciplina dell’esonero è contenuta nell’art. 11 del D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63.
In particolare, come indicato nel sito della Ragioneria Generale dello Stato – Revisione Legale:

  • i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
  • i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale;
  • i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione;
  • in base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esame per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore.

Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

  1. svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
  2. requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  3. titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.
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Redazione

Commenti 2

  1. Da quale anno non c’è più l’obbligo di acquisire i crediti formativi per mantenere l’iscrizione? Io sono nato il 20.2.1940 e il mio numero di iscrizione è il ….Sono esonerato da qualsiasi partecipazione a convegni per farmi maturare i crediti formativi

    1. mm

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