Come noto, il termine per nominare l’organo di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative che rientrano nei parametri previsti dal nuovo art. 2477 c.c., è scaduto il 16 dicembre 2019.
A tal proposito si ricorda che l’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa (d.lgs. 14/2019) e poi nuovamente il c.d. “Decreto Sblocca Cantieri” (d.l. 32 del 2019) hanno modificato l’art. 2477 c.c. ampliando le condizioni in presenza delle quali le s.r.l. e le società cooperative sono tenute a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e cioè al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti parametri:
- attivo superiore a 4.000.000 euro;
- ricavi superiori a 4.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media: 20 soggetti.
Conseguentemente a partire dall’approvazione del bilancio 2018 per le società aventi le caratteristiche indicate nella nuova norma è scattato l’obbligo di nomina concedendo tuttavia la possibilità di adeguarsi alla normativa entro 9 mesi in luogo dei 30 giorni previsti dall’art. 2477 c.c.
Nonostante le osservazioni critiche avanzate da Confindustria nonché dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili circa la scarsa coerenza della normativa nel prevedere la nomina degli organi in questione negli ultimi giorni dell’esercizio 2019 e quindi chiamandoli a rispondere per un esercizio nel quale non avrebbero avuto tempo di svolgere la propria attività in maniera effettiva, nessuna proroga alla scadenza del termine è stata concessa.
Per le società che si sono tempestivamente adeguate alla novellata disciplina non si ravvisano grosse complicazioni. Al contrario, quelle che hanno avuto qualche difficoltà in più nel predisporre i nuovi assetti e si sono rese adempienti soltanto a ridosso della data del 16 dicembre scorso hanno stimolato alcune riflessioni problematiche.
In particolare si fa riferimento alla questione sollevata da Assonime (cfr. Caso 1/2020) circa l’identificazione del primo esercizio in cui il revisore debba svolgere la propria attività a fronte della scarsità di tempo per effettuare un adeguato controllo sull’esercizio in chiusura.
L’approccio di Assonime consiste nell’identificare il primo periodo da revisionare nell’anno 2020 e nel ritenere che la nomina debba riguardare il triennio 2020-2022. Ciò permetterebbe al revisore di svolgere le proprie funzioni di controllo e pianificazione in maniera più coerente e consapevole.
Si evidenzia che non sono comunque mancate valutazioni in senso contrario da parte di chi non ritiene necessario l’approccio eccessivamente prudenziale, anche in considerazione del fatto che la soluzione adottata dall’Associazione potrebbe portare alla pubblicazione del bilancio 2019 in assenza della relazione del revisore.
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