La manovra di bilancio ormai completata con l’approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale”) recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha apportato numerose modifiche all’attività del revisore degli enti locali.
Con questo primo contributo andiamo ad analizzare alcune di queste novità che modificano il parere da rilasciare sul bilancio di previsione, l’agenda e l’attività di controllo periodica dell’organo di revisione.
Iniziamo dall’abrogazione di alcune limitazioni sulle spese per l’acquisto di beni e servizi.
In questo caso ci troviamo in presenza di una semplificazione del lavoro dell’organo di revisione. Prima della conversione in legge del D.L. 124/2019 tale agevolazione era riservata (legge n. 145/2018 art. 1 comma 905) soltanto per quei comuni virtuosi (e le loro forme associative) che riuscivano ad approvare, entro gli ordinari tempi previsti dal TUEL, sia il bilancio di previsione (31/12) che il rendiconto (30/4) e che avevano rispettato nell’annualità precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9, della legge 243/2012.
Con l’art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 entrambe queste due disposizioni vengono abrogate eliminando quindi qualsiasi ulteriore vincolo alla disapplicazione di alcuni tetti di spesa.
Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte corrente
L’individuazione di quali sono le limitazioni che dall’annualità 2020 sono abrogate, passa attraverso la lettura, per forza di cose comparata, dell’art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019. Articolo di difficile comprensione se non si procede ad una comparazione con le norme abrogate.
Quelle che interessano il comparto della spesa corrente e che quindi vanno a modificare il parere che deve rilasciare il revisore allo schema di bilancio di previsione sono previste dalle lett. b e c) dell’art. 57, comma 2. In pratica, dall’annualità 2020, sono abrogati:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)
Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte capitale
Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni.
Dall’annualità 2020 gli enti locali possono procedere all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne “l’indispensabilità e l’indilazionabilità” e si rende del tutto superflua “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall’Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente dell’operazioni di acquisto.
Occorre a tal proposito evidenziare che l’art. 57, comma 2 bis, lett. f) abroga soltanto il comma 11 ter, dell’art. 12, del decreto-legge n. 98/2011 lasciando in vita tali vincoli per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione degli enti territoriali.
Eliminazione di alcuni strumenti obbligatori della programmazione di settore e di ulteriori adempimenti
La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 abroga invece l’obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Su tale documento l’organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL .
L’abrogazione disposta dalla lett. d) del comma 2, dell’art. 57 dell’obbligo di comunicazione, per i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, al Garante delle telecomunicazioni, delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987, modifica l’agenda del revisore in quanto non dovrà più includere tale controllo nelle consuete verifiche periodiche.
Vincoli sulla spesa non abrogati
Dalla lettura dei due dispositivi normativi non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un’eventuale proroga dell’incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Commenti 1
Esposizione molto chiara ed esauriente. Grazie!