I giudizi sulla relazione di revisione

di Luigi Pellecchia - - Commenta

La relazione di revisione ha una grande importanza, perchè il suo contenuto influenza le decisioni economiche dei soggetti che in modo diretto e indiretto hanno a che fare con l’azienda.

Con l’adozione di due atti normativi, il Parlamento e il consiglio dell’Unione Europea, hanno approvato nel 2014 la riforma della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati.

Gli atti normativi di riferimento sono:

  • Reg.537/2014, relativo alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (EIP), in vigore dal 17 giugno 2016;
  • Dir.  2014/56/UE, recepita col  D.Lgs. n. 135/2016.

L’obiettivo di tale riforma è stato quello di aumentare il livello di trasparenza nella revisione per renderlo più conprensibile, al fine di aumentare il rapporto di fiducia tra gli utilizzatori dei bilanci e lo stesso revisore.

Anche la struttura della relazione è stata cambiata, disponendo i paragrafi secondo il criterio della rilevanza dei contenuti ed inserendo il paragrafo del giudizio, nel quale si concretizza l’attività di revisione.

Il  principio  di  revisione  internazionale  (Isa  Italia 700) stabilisce che il revisore deve fondare un giudi­zio sulla redazione del bilancio, considerando gli aspetti significativi, in conformità al  quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

La valutazione del revisore nell’emettere il giudizio deve basarsi su alcuni elementi, quali la capacità di acquisire evidenze probative e l’assenza di errori significativi nell’ambito delle procedure svolte. 

Il giudizio emesso dal revisore può essere con modifica o senza modifica.

Tipologie di giudizio sulla relazione di revisione

Il giudizio senza modifica, detto anche giudizio positivo, è quello in cui il revisore dichiari di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati e di non aver rilevato errori tali che, sia considerati singolarmente, sia nel loro insieme, possano condizionare le scelte di coloro che utilizzano i bilanci.

Con questo tipo di giudizio il revisore relazionerà, in un’apposita sezione dal titolo ” Giudizio”, quanto riscontrato così come previsto dal principio di revisione (Isa Italia) 700.

E’ opportuno ricordare che in questo tipo di giudizio esiste la possibilità, da parte del revisore nella sua relazione, che faccia un richiamo di informativa ad altri elementi, senza però pregiudicare la positività del giudizio stesso (Isa Italia) 706. 

Il giudizio con modifica si verifica invece quando vengano rilevate delle osservazioni che, a seconda della gravità, portano ad emettere tre tipi di giudizi (Isa Italia 705):

  • giudizio con rilievi (qualified opinion);
  • giudizio negativo (adverse opinion);
  • impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion).

Ovviamente la scelta del tipo di giudizio dipende sia da cosa il revisore abbia riscontrato in sede di valutazione, sia dalla sua valutazione professionale in merito agli effetti che queste anomalie possano avere sul bilancio.

Il giudizio con rilievi  può essere di doppia natura, quello per errori, che si ha quando si riscontrano errori significativi, ma che non hanno effetti pervasivi e quello per limitazioni significative che si ha quando non si possono acquisire elementi probanti appropriati e sufficienti

Il giudizio negativo si rileva laddove il revisore abbia riscontrato errori non corretti che hanno effetti pervasivi sul bilancio stesso.

Infine, con l’impossibilità di esprimere un giudizio si ha l’effetto combinato legato sia all’impossibilità di acquisizione dei dati probanti, sufficienti ed appropriati, sia al fatto che questi errori siano significativi e pervasivi per il bilancio stesso.

Il revisore, dunque, nello svolgimento della sua attività può trovarsi di fronte a situazioni più varie come per esempio:

  • bilancio significativamente errato, è il caso in cui la somma degli errori identificati e non corretti comprometta la significatività stessa del bilancio (Isa Italia 320);
  • elementi fuori dal controllo dell’impresa ( registrazioni contabili distrutte o addirittura sequestrate);
  • elementi legati alla natura e alla tempistica dell’attività di revisione (post attività inventariale);
  • limiti imposti dalla direzione ( negare l’invio di conferme esterne).

In ogni caso, laddove il revisore riscontri errori  o  limitazioni  che superino la  significatività  del bilancio nel suo complesso, deve esprimere  un giudizio con modifica. Inoltre, si possono verificare anche casi in cui errori e limitazioni giudicate sotto il livello di sigificatività del bilancio vengano valutati come significativi, questo perchè bisogna tenere conto della pervasività degli stessi errori  all’interno del bilancio (Isa Italia 705).


Autore dell'articolo
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Luigi Pellecchia

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Referente fiscale presso un'unità periferica di C.A.F.. Autore di articoli su varie riviste di economia.

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