In funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa, ogni imprenditore, con qualunque forma societaria operi, deve organizzarsi secondo un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.
Inoltre, anche per una tempestiva ed immediata rilevazione di una crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (cfr. articolo 2086, comma 2, cod. Civ.), l’impresa non può, di fatti, essere strutturata senza un adeguato sistema di controllo interno.
La conoscenza rapida di talune informazioni ha inevitabili ripercussioni sia sul bilancio, sia sulla informativa finanziaria ed è pertanto rilevante ai fini dell’attività di revisione contabile del bilancio.
Premesso ciò si comprende come sia di fondamentale importanza definire e strutturare un sistema di gestione e controllo, che garantisca trasparenza ed immediatezza delle informazioni in seno ad ogni impresa.
L’attività della revisione legale deve focalizzarli sugli aspetti relativi al controllo interno dell’impresa che impattano in maniera rilevante sulla revisione contabile del bilancio.
Per cui il sistema procedurale adottato in sede di revisione deve essere appropriato e calibrato per tale scopo.
La vigilanza, invece, ha un campo d’azione più esteso in quanto ha la finalità di definire e formalizzare un giudizio che ha la doppia funzione di efficacia e adeguatezza sul controllo interno.
Il controllo interno è definito, dal principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 315, come “processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o da altro personale dell’impresa, al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. … Il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile”
I controlli interni sono effettuati dal revisore e dal sindaco, soggetti diversi, ma che in alcuni casi possono anche conicidere. La finalità dell’attività di controllo deve portare a formulare un giudizio riguardante sia l’adeguatezza sia un giudizio relativo al bilancio stesso.
Il revisore ha, tra l’altro, l’obbligo di comunicare tutte le “carenze significative”, risultanti dal suo giudizio prefessionale, mentre c’è un certa discrezionalità per quelle ritenute non significative
Bisogna però ricordare che, secondo il principio di revisione internazionale Isa n. 265, il revisore può anche non comunicare le carenze significative, qualora sussistano determinate circostanze (es. mettere in discussione l’integrità e la competenza della direzione). In questo caso, i principi di revisione stabiliscono regole dettagliate per effetturare la comunicazione a coloro che sono gerarchicamente posti ad un livello superiore.
Le modalità di comunicazione, previste dai principi di revisione internazione Isa n. 240, prevedono che il contenuto delle stesse deve includere un’esplicita descrizione delle carenze e dei possibili effetti che possono produrre, mentre non si ha l’obbligo di quantificare tali effetti.
Il principio di revisione internazione Isa n. 250 stabilisce le modalità a cui deve attenersi il revisore qualora ravvisi casi, identificati o sospetti, di non conformità a leggi e regolamenti, anche quando coinvolgano i responsabili delle attività di governance,
Inoltre, l’obbligo della comunicazione, mentre prima era rilevante solo per le società quotate, allo stato attuale trova la sua rilevanza anche per quelle non quotate.