Continuita’ aziendale e responsabilita’ del revisore

di Andrea Sergiacomo - - 1 Commento

Uno degli argomenti più dibattuti in questo momento storico in ambito aziendale, vista anche la riforma della crisi di impresa, è da collegarsi alla “continuità aziendale” . In via generale, possiamo asserire che la continuità aziendale è un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio e della attività di revisione dello stesso. ( Vedi in merito “Revisione della continuità aziendale” di R. Bauer ). In virtù di tale aspetto, giova ricordare che il nuovo Principio contabile Oic 11 entrato in vigore a partire dal bilancio di esercizio avente  inizio dal 1° gennaio 2018, fatta salva la facoltà di applicazione anticipata tratta il postulato della “continuità aziendale”.

Le indicazioni che si possono trarre dall’OIC 11 in merito al postulato della continuità aziendale ed a, i suoi effetti in senso positivo o negativo, sulla valutazione delle poste di bilancio, sono principalmente le seguenti:

  • La “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
  • La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela;
  • Quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni di continuità , nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze.

Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale.

Il bilancio di esercizio, in mancanza di evidenze contrarie, va redatto nel presupposto della continuità dell’attività dell’impresa. Conseguentemente le attività e le passività sono valutate e classificate tenendo conto che l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. Se il presupposto è ingiustificato è possibile che l’impresa non sia in grado di realizzare le proprie attività e vi possano essere variazioni significative nelle scadenze e negli importi delle passività. Conseguentemente si applicano criteri di valutazione alternativi (principi di liquidazione) OIC 5.

Funzione e responsabilità del revisore

Il revisore, durante la fase di pianificazione, di svolgimento delle procedure di revisione e di valutazione dei risultati deve sempre tener conto del presupposto della continuità aziendale da parte della Direzione Aziendale (Doc. n. 570 – Continuità Aziendale). Nel caso di specie si sottolinea che il Documento n.570 – Continuità Aziendale identifica:

  1. Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.
  2. Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.

La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare. Necessariamente occorrerà prevedere l’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

Se in passato l’impresa ha sempre mostrato risultati gestionali positivi e non ha dimostrato difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività, la Direzione può effettuare la propria valutazione senza particolari analisi di dettaglio.

In caso contrario, la valutazione del presupposto della continuità aziendale deve essere corroborata da analisi maggiormente dettagliate (redditività attuale e attesa, piani di rimborso debiti, potenziali fonti di finanziamento alternative ecc..).

Al riguardo possono essere identificati tre scenari possibili:

  1. Vi è ragionevole aspettativa che la società continuerà la sua esistenza. Il bilancio viene predisposto sul presupposto della continuità e le eventualità che il bilancio viene predisposto sul presupposto della continuità e le eventuali incertezze rilevate non sono considerate significative. Tali incertezze devono essere descritte e devono essere anche indicati i motivi per i quali gli amministratori non le ritengono significative.
  2. B) Sono stati identificati fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità, ma in ogni caso il presupposto della continuità appare appropriato. In tal caso occorre descrivere in maniera analitica l’origine e la natura delle incertezze nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio comunque nel presupposto della continuità.
  3. Si ritiene improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro imprevedibile e non si ritiene appropriato redigere il bilancio nel presupposto della continuità. In tal caso occorrerà descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e descrivere analiticamente le politiche contabili adottate.

Il revisore è quindi responsabile di valutare:

  1. l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale;
  2.  L’esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa.

Tale valutazione del revisore va effettuata:

  • In sede di pianificazione dell’attività di revisione;
  • Durante lo svolgimento delle procedure di revisione;
  • Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte

Chiaramente il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze future che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale. Conseguentemente la relazione di revisione non può essere intesa come garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento.

Una volta che la Direzione aziendale ha effettuato la propria valutazione della continuità aziendale, le procedure di revisione richieste dal Doc.n.570. sono le seguenti:

1) Il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione aziendale i piani da essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale e deve:

  • Considerare la conoscenza della società, le sue caratteristiche operative, il settore di attività, la normativa applicabile il settore economico in cui opera;
  • Discutere con tutti i dirigenti principali o strategici dell’impresa;
  • Valutare l’esistenza e le conseguenze di possibili cause legali.

2) Considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione. E’ importante evidenziare che qualora tale periodo fosse inferiore ai dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio, il revisore deve richiedere l’estensione della valutazione a un periodo di almeno 12 mesi.

3) Svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorgano dubbi circa l’esistenza del presupposto della continuità aziendale e comprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi di bilancio.

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione specifiche (Doc.n.570, paragrafi 26,27,28 e29).

a) Esame dei piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati;

b) Raccogliere gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani di azione della Direzione;

c) Raccogliere elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale;

d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta;

e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri che intende intraprendere a garanzia della continuità aziendale.


Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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