Abbiamo visto in un precedente contributo che in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi , ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, è previsto l’obbligo di “certificazione” richiesta dall’Agenzia già entro il 1 luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore ai €400.000 ed entro il 1 gennaio 2020 per tutti gli altri .
Sul tema è intervenuta recentemente l’ASSIREVI con il documento di ricerca n. 228 intitolato “La relazione della società di revisione indipendente sulla verifica di conformità dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informativi coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate” [1].
Il documento definisce le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio della relazione di conformità sul processo aziendale di cui deve dotarsi l’esercente che effettui la memorizzazione elettronica e la trasmissione in via telematica dei dati dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e nell’ipotesi in cui l’incarico conferito abbia per oggetto sia i processi amministrativi e contabili sia i sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le modalità di svolgimento e la relazione del revisore
Con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività richieste al revisore, nonché alla specifica relazione da emettere, ASSIREVI ritiene che l’incarico in oggetto debba essere inquadrato nell’ambito generale di quanto previsto dal principio International Standards on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information (“ISAE 3000 revised”).
Considerata la formulazione letterale dell’obbligo di eseguire le verifiche di conformità dei processi amministrativi/contabili e dei sistemi informatici a quanto previsto dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche, si può ritenere che l’obiettivo dell’incarico sia quello di fornire una reasonable assurance sulla conformità dei processi configurati dagli amministratori alla normativa in esame.
La configurazione dei processi è il risultato della scelta degli amministratori dell’esercente effettuata coerentemente con le specifiche tecniche. Pertanto, il revisore incaricato non è chiamato ad esprimere un giudizio sull’efficacia operativa di detti processi. Resta di esclusiva responsabilità degli amministratori fornire al revisore la seguente documentazione:
- descrizione dei processi e dei controlli coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (configurazione del sistema di controllo);
- dichiarazione di conformità degli stessi a quanto richiesto dalle Specifiche tecniche
- dichiarazione circa la corretta configurazione e messa in atto dei processi e dei controlli descritti, nello specifico punto vendita oggetto di incarico del revisore.
Su tali aspetti ASSIREVI consiglia al revisore di ricevere specifica dichiarazione scritta firmata dal legale rappresentante della società che ha conferito l’incarico.
Gli amministratori sono altresì responsabili della coerenza dei processi e dei controlli con il Modello organizzativo 231, laddove previsto4. Le verifiche svolte dal revisore sul processo di controllo non si estenderanno alla valutazione del modello 231.
Estensione delle procedure di verifica
Per quanto riguarda l’estensione delle procedure di verifica la normativa prevede che l’obiettivo dell’incarico può essere limitato ad un solo punto vendita, selezionato casualmente dal revisore, nell’ambito di ciascun gruppo di punti vendita che adottino la medesima configurazione dei sistemi. Conseguentemente, i risultati delle verifiche non potranno essere estesi all’universo dei punti vendita. Qualora l’esercente, nel rispetto delle linee guida dettate dalle Specifiche tecniche, abbia adottato una pluralità di sistemi tecnologici di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’incarico avrà per oggetto i singoli sistemi mediante lo svolgimento di specifici programmi di lavoro e l’emissione di autonome relazioni della società di revisione
Nell’ipotesi che l’esercente decida di sottoporre a verifica un solo punto vendita, il revisore incaricato svolgerà le procedure ritenute sufficienti per verificare se i processi ed i relativi controlli, così come descritti dagli amministratori, sono in atto presso uno specifico punto vendita selezionato da lui stesso. Poiché la verifica non ha la finalità di misurare l’efficacia operativa dei processi, il revisore incaricato formulerà le proprie conclusioni con riferimento ad una data specificata, senza estenderle a un determinato periodo o esercizio sociale.
Pertanto, la relazione del revisore sui processi amministrativi e contabili e sui sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dovrà specificare che il revisore non ha svolto procedure relativamente all’efficacia operativa degli stessi durante un periodo o esercizio sociale specificato e che quindi non è espresso alcun giudizio a tale riguardo.
La data di riferimento delle procedure di verifica finalizzate all’attività di assurance potrà risultare diversa dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
Infine, occorre precisare che le attività del revisore non includeranno verifiche relative alla modalità di conservazione elettronica della documentazione a supporto dei processi
Il revisore dovrà ottenere formale accettazione di una proposta dagli amministratori dell’azienda cliente (la “Società”), che identifichi:
- l’oggetto e le modalità dello svolgimento dell’incarico;
- i criteri di riferimento;
- i limiti dell’incarico;
- la tempistica;
- la limitazione alla distribuzione e all’utilizzo della relazione
La lettera di incarico dovrebbe
contenere, inoltre, uno specifico richiamo alla responsabilità degli
amministratori circa l’appropriata descrizione dei processi e sistemi coinvolti
nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la relativa
configurazione in conformità alle specifiche tecniche nonché che gli stessi, così
come configurati, siano stati messi in atto presso uno specifico punto di
vendita ad una data specificata. La lettera di incarico preciserà altresì che
la responsabilità dell’autocertificazione dell’esercente circa l’adozione in
altri punti vendita della medesima configurazione del punto vendita oggetto
della certificazione di conformità compete esclusivamente all’esercente e che
le verifiche del revisore non si estendono a tali altri punti vendita.