L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 17 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972. La stessa disposizione normativa anticipa al 1° luglio 2019 la decorrenza del predetto obbligo ai soggetti passivi IVA che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.
La modifica apportata ha reso obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, erano previste solo come facoltà per gli esercenti commercio al minuto[1]. La decorrenza dell’opzione, dall’1 gennaio 2017, era stata prorogata prima sino al 31 dicembre 2017 e successivamente, con la Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, art. 1 comma 909, lett. f), al 31 dicembre 2018. In ogni caso, in base al penultimo capoverso del novato comma 1, tale opzione resta valida per il periodo d’imposta 2019, se esercitata entro il 31 dicembre 2018[2].
Il predetto articolo 2 stabilisce, al comma 3, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’autenticità e l’inalterabilità dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito e, a tal fine prevede, nel comma 4, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, siano definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici con approvazione dei relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle predette disposizioni. Inoltre il comma 5 del suddetto articolo prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di l’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al DPR 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. …omissis…”.
Pertanto per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri è previsto l’esonero:
- dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l’emissione della fattura su richiesta del cliente);
- dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/72.
Inoltre, secondo la Relazione illustrativa al D.L. n. 119 del 2018, l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali).
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Le specifiche tecniche, emanate dall’Agenzia delle Entrate per dare attuazione al Decreto, definiscono le caratteristiche degli strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 dell’art. 2, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato. Esse inoltre definiscono i meccanismi e le procedure finalizzate a garantire l’autenticità e l’integrità dei dati memorizzati e trasmessi ai sensi del comma 1, art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015, basati su processi di certificazione dei componenti hardware e software degli strumenti di registrazione dei corrispettivi.
Inoltre, al paragrafo 3, si prevede per gli esercenti operanti con un numero non inferiore a tre punti cassa per ciascun singolo punto vendita che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possano essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta” [3].
Le specifiche tecniche nella ultima versione rilasciata ad aprile 2019[4] prevedono che l’esercente che effettui la memorizzazione elettronica e la trasmissione in via telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 deve ottenere il rilascio di una relazione di conformità del processo di controllo interno aziendale con le prescrizioni dalla normativa in esame emessa da parte un soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.
In particolare gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT[5] devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.
Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni della normativa sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/201; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche.
L’obbligo di certificazione di conformità
Alla luce di quanto sopra i soggetti per i quali ricade l’obbligo della certificazione di conformità dei processi sono:
- gli esercenti che sono dotati di più punti cassa (ossia di più casse) per singolo punto vendita e
- gli esercenti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.
L’obbligo scatta quanto sono soddisfatti, allo stesso tempo, entrambi i presupposti. Pertanto, l’esercente dotato di una sola cassa dovrebbe è escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi. Ne deriva che anche gli esercenti di dimensioni contenute, dotati di due casse, non dovranno essere comunque soggetti a tali obblighi. L’esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, pur avendo 3 o 4 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta.
Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche. A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità. In tal caso la responsabilità dell’autocertificazione compete esclusivamente all’esercente e le verifiche del revisore non si estendono ai punti vendita diversi da quello oggetto della “certificazione di conformità”.
Qualora invece l’esercente, nel rispetto delle linee guida dettate dalle specifiche tecniche, abbia adottato una pluralità di processi amministrativi e contabili e di sistemi tecnologici di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il revisore legale dovrà verificare i singoli sistemi adottati dall’azienda e rilasciare autonome relazioni per ognuno di essi.
L’assolvimento dell’obbligo di “certificazione” prevista dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche deve avvenire entro il 1 luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affare superiore ai €400.000 ed entro il 1 gennaio 2020 per tutti gli altri. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.
Il documento Assirevi sulla conformità dei processi
Su tali aspetti è intervenuta l’ASSIREVI con il documento di ricerca n. 228 “La relazione della società di revisione indipendente sulla verifica di conformità dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informativi coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate” rilasciato in data 14 maggio 2019[6].
Il documento definisce le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio della relazione di conformità sul processo aziendale di cui deve dotarsi l’esercente che effettui la memorizzazione elettronica e la trasmissione in via telematica dei dati dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, secondo quanto descritto in precedenza e nell’ipotesi in cui l’incarico conferito abbia per oggetto sia i processi amministrativi e contabili sia i sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
IN UN PROSSIMO ARTICOLO VERRA’ ANALIZZATO IN DETTAGLIO IL DOCUMENTO ASSIREVI
[1] L’art. 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto, a partire dall’anno 2017, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate ex art. 22 del D.P.R. 633/72, la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Effettuando tale opzione era possibile beneficiare di alcune semplificazioni ai fini IVA.
[2] L’opzione di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (nella versione previgente) era esercitabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’applicazione del regime. La norma stabiliva la durata quinquennale del regime. In mancanza di revoca, era previsto che l’opzione si rinnovasse di quinquennio in quinquennio. A partire dal 2020 il regime opzionale verrà superato per effetto dell’introduzione del regime obbligatorio di cui si è detto sopra. Quindi, la validità delle opzioni esercitate entro il 31.12.2018 viene confermata esclusivamente per il periodo d’imposta 2019.
[3] Per “Punto cassa” si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, composto da un hardware e un software per la gestione delle vendite in grado di trasmettere i dati riferiti ai documenti generati (documenti commerciali o fatture) al server RT. Al fine di rispettare le disposizioni dell’art. 1, comma 4, del D.M. 7 dicembre 2016, il punto cassa può essere dotato di stampante (non fiscale) per l’emissione e il rilascio del documento commerciale cartaceo al cliente. Per “Punto vendita” si intende – conformemente alle indicazioni di prassi già fornite (Circ. Agenzia delle entrate n. 8/E del 23/02/2006, par. 3.3, n. 3) – l’unità locale identificata mediante: a) il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) attribuito dalla Camera di Commercio; b) il numero d’ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell’ambito del Repertorio Economico Amministrativo; c) l’indicativo del comune, della provincia e dell’indirizzo. Il “Punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa che, in deroga alle disposizioni contenute alla lettera d) del capitolo 2.1 delle specifiche tecniche, non deve necessariamente contenere, all’interno dell’involucro, una stazione di stampa.
[4] “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Versione 7.0 – Aprile 2019”, scaricabili al seguente link: www.agenziaentrate.gov.it
[5] L’utilizzo del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un unico RT o Server RT in applicazione dei sistemi, degli strumenti tecnologici e delle modalità dettate dalle specifiche tecniche è consentito agli esercenti operanti con un numero non inferiore a tre punti cassa per ciascun singolo punto vendita il cui bilancio d’esercizio è assoggettato alla revisione legale.
[6] http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20228.pdf
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