Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa cambia per sindaci e revisori? PRIMA PARTE

di Roberto Ercoli - - 1 Commento

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Come si legge nel comunicato stampa del Governo, il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

·         consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

·         salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Le novità introdotte da tale documento sono numerose e a vario titolo riguardano l’organo di controllo legale delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti. Tali novità sono state analizzate in un precedente articolo a cui si rinvia, di seguito si analizzeranno le numerose modifiche apportate al  testo, rese necessarie per accogliere le condizioni e osservazioni emerse nell’esame parlamentare e quelle elaborate della Commissione Giustizia della Camera. (L’analisi inizia in questa PRIMA PARTE e per motivi di leggibilità  proseguira con una SECONDA PARTE nei prossimi giorni.)

In primo luogo con l’approvazione del decreto sulla crisi di impresa la riduzione dei parametri per la nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e le società cooperative diventa definitiva, confermando l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo previsto nel precedente testo[1]. In particolare tale cambiamento viene introdotto dall’art. 379 del nuovo Codice che prevede la modifica del terzo e il quarto comma dell’articolo 2477 del codice civile, introducendo delle riduzioni che riguardano sia il fatturato (da 8,8 milioni a 2 milioni di euro), sia l’attivo patrimoniale (da 4,4 milioni a 2 milioni di euro), sia il numero medio dell’organico aziendale (da 50 a 10 dipendenti[2]).

Obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo a seguito approvazione del nuovo Codice
NORMATIVA VIGENTE NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE
la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato Nessuna variazione
la società controlla una società obbligata alla revisione legale de conti Nessuna variazione
La società ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
● attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro
● ricavi: 8,8 milioni di euro
● dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
La società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
● attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
● ricavi: 2 milioni di euro
● dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
L’obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati L’obbligo di nomina cessa se, per tre esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Si precisa che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato a tale ultima condizione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, (e non più per due come prevedeva il precedente testo), non sia superato alcuno dei predetti limiti. Tale variazione accoglie una specifica osservazione formulata dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati resa per rendere il testo coerente con quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera g) della legge delega n. 155 del 2017.

Il comma 3 dell’art. 379 dello schema di DLgs prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data, in quanto la nomina deve essere compatibile con le disposizioni contenute nello statuto societario. Si precisa che, fino alla scadenza del termine indicato in precedenza, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste dal comma 1 dell’art. 379 del nuovo Codice.

Il testo approvato in CdM ha ampliato i termini entro i quali i soggetti destinatari  dovranno:

  • procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore e,
  • ove necessario, adeguare i propri statuti societari.

Infatti il testo, sulla base di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, ha stabilito in nove mesi (e non più in 180 giorni) il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dovranno uniformare gli statuti alle nuove disposizioni. Su tale punto si fa presente che la Commissione giustizia della camera nelle sue osservazioni aveva indicato una proroga dei termini, ipotizzando un regime transitorio di 12 mesi[3] rispetto ai sei inizialmente previsti nel testo. Il testo approvato in Cdm invece ha fissato in nove mesi il termine ultimo per adeguarsi a tale cambiamento normativo, ritenendo che un intervallo maggiore «non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto dei sistemi di allerta».

Si deve, infatti, tenere presente che la maggiore parte delle norme contenute nel nuovo Codice entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo, ad eccezione delle disposizioni che modificano gli assetti organizzativi e l’obbligo di istituire gli organi di controllo, le quali entrano in vigore subito, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale[4]. Di conseguenza, salvo casi eccezionali, entro dieci mesi dalla pubblicazione in G.U. del DLgs. (30 giorni più i nove mesi sopra ricordati), le società destinatarie di tale norma dovranno essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi a decorrere dei successivi otto mesi. Infatti gli organi di controllo già esistenti e quelli che saranno nominati entro dieci mesi dalla pubblicazione in G.U. del DLgs., dovranno procedere a verificare dell’avvenuto adeguamento della società alle disposizioni previste dal nuovo codice, assicurando, così, che tutto sia pronto per l’adozione e l’attuazione di uno qualsiasi degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In tal senso la Relazione illustrativa sottolinea come le modifiche del codice civile che sono state introdotte dal codice abbiano una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta della crisi di impresa.

Infine, il testo approvato in CdM, al fine di rendere “effettivo” il nuovo obbligo, ovvero evitare i casi di mancata nomina (casi che invece nel corso degli anni si sono verificate in misura rilevante, favorite anche dalla non sanzionabilità dell’inadempimento presente nella normativa precedente), prevede  la possibilità che, oltre a qualsiasi interessato, anche il conservatore del registro delle imprese può segnalare eventuali inadempimenti affinché la nomina dell’organo di controllo avvenga d’ufficio. In sostanza, il conservatore del registro delle imprese può denunciare le società che non si adeguino all’obbligo così da fare attivare il tribunale competente per provvedere alla nomina in sostituzione dell’assemblea dei soci. Neppure il mancato adeguamento dello statuto a cura dell’assemblea passerà inosservato, perché con la modifica del sesto comma dell’art.2477 c.c. potranno ora essere, in caso di gravi inadempimenti, denunziate al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. Si precisa che, le disposizioni dell’articolo 2409 si applicheranno anche se la società è priva di organo di controllo.

Come già accennato in precedenza le novità analizzate entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici di pubblicazione, della vacatio legis e di nove mesi di fase transitoria, se non sorgeranno imprevisti i nuovi organi di controllo dovrebbero entrare a regime entro fine 2019[5].

Entro tale data le società dovranno provvedere, ove necessario, a modificare gli statuti non conformi e a gennaio 2020 dovranno certamente avere nominato il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore. L’effettiva operatività della disposizione, dunque, potrà slittare in avanti (a gennaio 2020), tenendo anche conto che per la istituzione degli organi di controllo occorre eseguire alcuni adempimenti quali la convocazione dell’assemblea dei soci o ad assumere la determina dei soci, compatibile allo statuto. Se lo statuto è già adeguato, allora, entro poco tempo la società dovrà adeguarsi, nominando il nuovo organo di controllo.

È stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477 c.c., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal codice. Così, tutte le società interessate che abbiano superato le nuove soglie dimensionali negli esercizi 2018 e 2017 se il termine scadrà nel corso del 2019, ovvero negli esercizi 2018 e 2019 se il termine scadrà nel corso del 2020 saranno obbligate a istituire l’organo di controllo.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle novità introdotte dal nuovo Codice approvato dal Cdm e analizzate in precedenza:

Novità introdotte sull’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo
Aspetti principali Novità introdotte
Oggetto: obbligo nomina organi di controllo Collegio sindacale (anche monocratico) oppure Revisore dei conti
Condizioni previste: verificarsi fattispecie art. 2477 codice civile Avere superato per 2 esercizi consecutivi uno dei parametri della lett. c) art. 2477, co. 1 c.c. come modificato dall’art. 379 del nuovo Codice
Conseguenze: Adempimenti conseguenti Adeguamento entro 9 mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice dello statuto societario, se non compatibile
Cessazione dell’obbligo Se per 3 esercizi non vengono superati i medesimi parametri per nomina
Verifica superamento parametri Ai fini della prima applicazione si ha riguardo ai due esercizi antecedenti entrata in vigore del nuovo Codice. L’obbligo scatta se i parametri sono stati superati negli esercizi 2018 e 2017 ovvero 2018 e 2019 se il termine scadrà nel 2020.
Possibili tempistiche per attuazione 1) Società con statuto già compatibile: approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;
2) Società con statuto da adeguare: tra fine anno 2019  e data assemblea approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019

[1] La novità normativa è stata introdotta al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio contenuto nella legge delega.
[2] Il testo approvato in CdM non accoglie l’osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica che in proposito aveva segnalato la seguente osservazione: “in relazione al potenziamento delle regole di governance, è opportuna una riformulazione dell’articolo 378, nella parte in cui, nel modificare l’articolo 2477 c.c. prevede fra i requisiti che determinano l’obbligo di nominare l’organo di controllo, anche il superamento per due esercizi consecutivi del limite di 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, in quanto tale previsione potrebbe costituire un freno per la crescita dimensionale delle società interessate”. Tale osservazione non è stata accolta in quanto ritenuta contrastante con l’art. 14, comma 1, lettera g) della legge delega. Su tale aspetto aveva espresso parere contrario la Confindustria nella sua audizione in Commissione Giustizia, la quale aveva fornito la seguente osservazione: “Peraltro, le modalità con cui tale estensione (Nomina obbligatoria degli organi di controllo interno nelle Srl) è stata concepita (già in sede di legge delega) appaiono esorbitanti, dal punto di vista delle PMI: uno degli effetti paradossali è che saranno tenute alla nomina dell’organo di controllo interno anche le imprese con 11 dipendenti, a prescindere da qualunque valutazioni in ordine al fatturato o all’attivo patrimoniale. Pertanto, occorrerebbe recuperare dall’attuale assetto delineato dal codice civile (art. 2435-bis) quantomeno il criterio del cumulo delle soglie, facendo scattare l’obbligo al superamento di almeno due di esse (e non di una sola).

[3] Nel parere espresso della Commissione è indicato che “all’articolo 378, comma 3, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole: «centoottanta giorni» con le parole: «dodici mesi»”.
[4] Cosi prevede l’art 389 del codice secondo il quale “Il decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377 (Assetti organizzativi societari), 378 (Responsabilità degli amministratori), 379 (Nomina degli organi di controllo), 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.
[5] A riguardo, ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli statuti dovranno essere modificati, presumibilmente entro il dicembre 2019.  Al riguardo sarebbe più ragionevole consentire che la nomina dell’organo di controllo possa avvenire non in tale mese (in quanto per l’organo di controllo non vi sarebbero neppure i tempi tecnici per effettuare tutte le procedure di revisione sul bilancio 2019,) ma piuttosto nei termini previsti per le assemblee che approvano detto bilancio e quindi nell’aprile/giugno 2020. Tale interpretazione non determinerebbe il venir meno di tempi idonei a consentirebbe all’organo di controllo di assolvere ai nuovi compiti che verranno ad essi demandati (in particolare nelle nuove procedura di allerta della crisi) con l’approvazione del nuovo Codice che dovrebbe avvenire nei mesi di luglio/agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo articolato).


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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