Per i revisori degli enti locali sono in dirittura di arrivo novità importanti che riguardano i requisiti per l’accesso a tale incarichi, le modalità di nomina e la determinazione dei relativi compensi
Sono due le principali novità contenute nel testo del Regolamento che è approdato l’8 novembre 2018 sul Tavolo della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che riscriverà le regole fissate dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012 in merito all’istituzione dell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle modalità di scelta dell’Organo di revisione economico finanziario.
Tali novità riguardano i seguenti aspetti:
- introduzione di una quarta fascia professionale che consentirà di essere estratti nei Comuni con più di 50.000 abitanti, nelle Province e nelle Città metropolitane,
- introduzione di correttivi dell’algoritmo che regola le estrazioni al fine di favorire le assegnazioni di incarichi a chi non ne abbia ancora già avuti.
Inoltre sembra essere stato elaborato un altro decreto da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica diretto a modificare i compensi per l’attività di revisione svolta che a breve sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Città per l’informativa prevista dalla legge.
Tali novità normative in parola si collocano nel solco dell’Atto di indirizzo formulato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, pubblicato il 20 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento della Finanza locale[1] che all’esito di un confronto istituzionale sulle proposte indirizzate alla modifica del regolamento disciplinante la tenuta dell’elenco dei revisori degli enti locali approvato con decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, aveva elaborato le seguenti proposte di modifica:
- Potenziamento dell’esperienza professionale da raggiungere con l’istituzione della IV fascia
Al fine di assicurare una più elevata professionalità dei soggetti che si candidano a revisore negli enti di dimensioni medio/grandi, l’Osservatorio aveva previsto individuato il potenziamento dell’esperienza professionale con l’istituzione di una IV fascia per gli aspiranti revisori in Comuni con popolazione pari o superiori a 50.000 abitanti, nonchè province e città metropolitane, stabilendo, quali requisiti di iscrizione a tale fascia:
- il possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel registro dei revisori o nell’albo dei Commercialisti;
- lo svolgimento di almeno due incarichi di revisione dei conti di durata non inferiore a tre anni ciascuno negli enti della fascia 3;
- il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formative in materia di contabilità pubblica e gestione e finanziaria degli enti territoriali.
Tale modifica è scaturita dalla convinzione che il percorso formativo ed esperienziale che porta all’affidamento del ruolo di revisore, negli enti medio grandi (identificato con quelli oltre i 50.000 abitanti) doveva essere adeguatamente rinforzato, rispetto a quello attualmente previsto dalla normativa vigente. Le proposte dell’Osservatorio vanno ad incidere essenzialmente sui requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco e mirano ad assicurare una più adeguata professionalità dei soggetti che si candidano alla nomina a revisore, con l’intenzione di garantire, negli enti di medio/grande dimensione, una più elevata professionalità che garantisca un efficace e qualificato svolgimento della funzione di vigilanza e di controllo che possa concorrere alla sana e regolare gestione economico-finanziaria degli enti locali.
- Modifica dei requisiti richiesti.
L’esperienza concreta, realizzata negli anni, ha evidenziato l’inadeguatezza della previsione normativa, dell’accesso alla prima fascia, (comuni con popolazione fino a 4999 abitanti) mediante la sola anzianità minima di iscrizione all’ordine professionale o al registro dei revisori legali e l’aggiornamento professionale, comune a tutte le fasce, garantito attraverso il conseguimento annuale di 10 crediti formativi nei primi 11 mesi dell’anno precedente. L’attuale disciplina regolamentare, non prevede invece alcuna esperienza professionale specifica, quindi è l’Osservatorio ha previsto al garantire una più adeguata qualificazione professionale l’introduzione di ulteriori requisiti, quali il raddoppio degli attuali n. 10 crediti formativi, unitamente all’obbligo di effettuare un periodo di pratica come collaboratore di un organo di revisione. Tali ulteriori requisiti sono stati ritenuti necessari per a rafforzare le competenze di chi si accinge ad accedere alla professione di revisore dei conti negli enti locali.
- Qualità della formazione continua.
Gli esiti delle verifiche svolte dall’Osservatorio hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al sistema di verifica dei revisori degli enti locali in quanto è stato appurato che i test previsti dal sistema vigente di verifica risultavano superati dalla pressoché totalità dei partecipanti e, dunque,
sono stati considerati poco probanti. A tal fine, l’Osservatorio propone di integrare il requisito formativo con il superamento, di un test di verifica delle competenze, con cadenza annuale, da effettuarsi a livello nazionale a cura del Ministero dell’Interno, con modalità telematica, ed in almeno due sessioni, per
facilitare l’adempimento, il cui accesso sia condizionato al conseguimento dei già previsti crediti formativi.
- Modifica dell’algoritmo del sistema di estrazione a sorte.
L’Osservatorio ha registrato numerose istanze di correzione del funzionamento dell’estrazione casuale dei nominativi per le designazioni degli organi di revisione. Molti professionisti hanno evidenziato come alcuni colleghi vengano estratti, più volte, mentre altri non lo sono mai stati.
L’Osservatorio, ritiene, pertanto che, pur dovendo l’Amministrazione attenersi alla metodologia dell’estrazione casuale, possa comunque applicare dei correttivi al sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero degli incarichi svolti.
Tali cambiamenti richiesti dall’Osservatorio sembrano essere recepito dal dispositivo analizzato nella seduta del 08 novembre 2018 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Le novità più rilevanti, contenute nel testo stesso, che si apprendono da quanto riportato nei Documenti stilati a seguito della citata seduta sono le seguenti:
- inserimento della quarta fascia professionale, relativa ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché Province e Città metropolitane;
- previsione di ulteriori requisiti professionali, non solo per il primo accesso all’attività di revisione negli Enti Locali, ma anche per l’inserimento nella quarta fascia che consistono nell’incremento di 10 crediti formativo, nell’obbligo di aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art. 239, comma 4, negli Enti delle fasce 2, 3 e 4, oppure di Responsabile del Servizio finanziario, per la durata di almeno 18 mesi, nonché, il superamento di un test annuale di verifica effettuato dal Ministero dell’Interno, su base nazionale, con modalità telematica;
- modifiche alle modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario, attualmente affidata ad un sorteggio, sulla quale si interviene attraverso correttivi all’attuale algoritmo di estrazione a sorte, al fine di attenuare le probabilità di estrazione, in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. In tal modo si risponde alle lamentele di tutti quei Revisori che non sono mai stati sorteggiati, dando loro maggiori probabilità di estrazione”.
Si fornisce di seguito uno schema riassuntivo in cui si evidenziano le modifiche che verranno introdotte con riferimento ai requisiti richiesti ai revisori degli enti locali
Fascia | Requisiti in fase di prima applicazione | Requisiti a regime | Novità di prossima approvazione |
Fascia 1 | · iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver fatto richiesta, entro la data di entrata in vigore del D.M., di svolgere la funzione di organo di revisione di ente locale; · conseguimento, nel triennio 2009-2011, di almeno 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. |
· iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. |
· iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 20 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno; · aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art.239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267, negli enti delle fasce 2, 3 e 4 per la durata di almeno 18 mesi; · superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno” |
Fascia 2 | · iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno un incarico di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel triennio 2009-2011, di almeno 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. |
· iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. |
· iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno; · superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno” |
Fascia 3 | · iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno 2 incarichi di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel triennio 2009-2011, di almeno 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. |
· iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. |
· iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di 3 anni; · conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. · superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal Ministero dell’interno” |
Fascia 4 | · Non prevista nel Decreto del 20 marzo 2012 numero 23 | · Non prevista nel Decreto del 20 marzo 2012 numero 23 | · iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
· aver svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni negli enti della fascia 3). · conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno. · superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell’interno |
Il mancato superamento del nuovo test annuale determinerà la cancellazione dagli elenchi.
L’ulteriore novità che dovrebbe essere introdotta riguarda l’agognato aggiornamento dei compensi. Si fa presente che l’articolo 241, comma 1, del TUEL regola il compenso dei revisori, stabilendo che: a) il compenso è determinato in base alla classe demografica e alle spese di funzionamento e investimento dell’ente locale; b) i limiti massimi del compenso base vengono fissati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e vanno aggiornati triennalmente.
A dispetto del previsto obbligo normativo di aggiornamento triennale dei limiti massimi dei compensi previsto dal citato art. 241, l’ultimo effettivo aggiornamento risale al 2005 ed è stato fatto con decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005[2] il quale prevede una stratificazione dei compensi in funzione della fascia di popolazione residente dell’ente soggetto a controllo. Pertanto i compensi attualmente riconosciuti ai revisori oscillano dai 2.060 euro lordi all’anno per i Comuni più piccoli ai 17.680 nelle Province con più di 400mila abitanti e nei Comuni oltre i 500mila. Le delibere locali non possono superare tali valori, con eccezioni minime per gli enti più virtuosi sulla spesa corrente e gli investimenti[3].
È in fase di ultimazione un decreto del Viminale diretto a modificare i compensi, introducendo quell’ “aggiornamento dei limiti massimi”, ritenuto da tutti necessario anche in considerazione dell’ipertrofico incremento di funzioni, incombenze, controlli (e connesse responsabilità) a carico dei revisori. Tale aggiornamento dovrebbe prevedere prima di tutto un aggiornamento dei compensi all’inflazione, che nei 13 anni di congelamento si è mangiata il 20% del valore reale delle indennità percepite e successivamente dovrebbe tenere conto dell’incremento delle attività a carico dei revisori introdotte negli ultimi 13 anni.
Con riferimento all’aggiornamento dei compensi si auspica che la norma preveda forme di adeguamento dei compensi per tenere conto:
- del surplus di impegno richiesto al revisore – per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto,
- surplus dell’impegno richiesto nel caso in cui al revisore siano conferite in corso di mandato attribuzioni ulteriori
[1] Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle proposte di modifica del regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalita’ di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario scaricabile https://dait.interno.gov.it/documenti/atto_indir_mod_reg_tenuta_elenco_revisori_20-02-2018.pdf
[2] D.M. Interno 20/05/2005 (G.U. n. 128 del 4 maggio 2005)
[3] maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica
Commenti 2
E’ trascorso un anno dalla proposta ma tutto tace. L’unica voce che risuona è quella dei soliti soggetti che reiteratamente vengono estratti e nominati, per una casualità più unica che rara anche per un secondo mandato consecutivo nello stesso ente.
Viva l’Italia, e la meritocrazia.
Rimpiango gli Albi.
Cordialità
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