Quanto scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le cooperative sociali.
L’art. 10, c. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 prevede l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, per le imprese sociali. Era dubbio se tale prescrizione fosse applicabile anche alle cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto. La nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.02.2018 consente di fare chiarezza su tale questione.
In materia di obbligo di nomina dell’organo di controllo prevista dal D.Lgs. n. 112/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese, a fronte di alcune richieste di chiarimenti pervenutegli da parte di enti associativi, imprese e singoli professionisti, ha chiarito che non si applica la disposizione di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) il quale prevede obbligatoriamente la nomina del collegio sindacale, monocratico o collegiale. A tale organo di controllo sono riservate mansioni particolari tra cui:
– vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto del principi di corretta amministrazione;
– vigilanza sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
– verifica dell’adeguatezza e del funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
– monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali;
– attestazione sul bilancio sociale;
– eventuale esercizio della revisione legale.
Il Ministero ha ritenuto non applicabile alle cooperative sociali la predetta disposizione, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative, rendendosi applicabili, conseguentemente, le norme di cui agli artt. 2543 e 2477 del Codice Civile, posto che ai sensi dell’art. 1, c. 4 del D.Lgs. sopra citato, Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili ”. Tali norme sono da ritenersi, quindi, prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali.
Conseguentemente, per le cooperative di tipo SRL l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta nei casi di:
· obbligo di redazione del bilancio consolidato
· emissione di strumenti finanziari non partecipativi;
· controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
· superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti di cui al c. 1 dell’art. 2435-bis.
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Per le cooperative di tipo SPA, invece, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se:
· la cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi;
· è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
· controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
· per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal c. 1 dell’art. 2435-bis, sopra richiamati.
Per quanto attiene i limiti di cui all’art. 2435-bis, giova ricordare che la legge delega di riforma delle procedure concorsuali (L. 155/2017) ne prevede un consistente abbassamento ampliando, pertanto, la platea delle cooperative interessate alla nomina dell’organo di controllo.
Commenti 1
buongiorno, vorrei sapere se i i decreti attuativi della legge delega n. 155/2017 che stabilisce i nuovi limiti ribassati di attivo – fatturato e n. dipendenti , sono stati emanati oppure ancora no e quindi si può ancora avere il controllo del revisore unico.
Grazie
cordiali saluti